Art. 273 c.c.
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[1]L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o maternita' naturale puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la patria potesta' o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
[2]Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha raggiunto l'eta' di anni sedici.
[3]Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore, previa l'autorizzazione del giudice tutelare.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
