L'articolo 273 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 273 - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. - L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' naturale puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potesta' prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'eta' di sedici anni. Per l'interdetto l'azione puo' essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 193/1987

    Questione infondata
    25 maggio 1987

    È evidentemente contraddittoria la motivazione sulla rilevanza della questione proposta relativamente alla illegittima preclusione della valutazione dell'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternita` o di maternita` naturale, in quanto la stessa ordinanza di rimessione riconosce, in via preliminare, che tale valutazione dovrebbe porsi quanto meno nel giudizio sulla ammissibilita` dell'azione e, dunque, in una fase antecedente rispetto a quella in cui e` stata posta, in realta`, la questione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 273 del cod. civ., quale sostituito dall'art. 116 della l. 19 maggio 1975, n. 151).

    Art. 273 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 269 c.c. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art116 · fonte del testo

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