È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi diretti di questi, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore. Invero, da un lato, la pronuncia additiva richiesta non è costituzionalmente obbligata, rientrando nella discrezionalità del legislatore ordinario la scelta tra l'una o l'altra delle soluzioni prospettate dal giudice a quo ; dall'altro, la questione è formulata in forma ancipite. Sulla manifesta inammissibilità di identica questione, sollevata in riferimento a parametri in parte coincidenti, v., citate, ordinanze n. 80 del 2009 e n. 379 del 2008.
Art. 276 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 269 c.c.