Art. 2623 c.c.
Il d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con modificazioni dalla l. 3 ottobre 2009, n. 141 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 4 ottobre 2009
