Codice civile

Art. 254 c.c.

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[1]Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con un'apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare, o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

[2]La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata alla corte d'appello o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 254 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4977/2026

    5 marzo 2026

    In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, per effetto della sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, il figlio, nato in Italia da due madri unite civilmente e concepito all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, può essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa.

    Art. 254 c.c. · Art. 250 c.c. · Art. 315 c.c. · Art. 8 fecondazione assistita

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15075/2025

    5 giugno 2025

    In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, il bambino nato in Italia ha lo status di figlio riconosciuto anche nei confronti della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, con la sentenza n. 68 del 2025, non potendo il giudice comune, prima di tale pronuncia, riconoscere la genitorialità della madre intenzionale per via di interpretazione evolutiva, preclusa dal tenore letterale dell'art. 8 della citata l. 40. (Nella specie, la S.C., pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della decisione impugnata che, nell'accogliere la domanda proposta dalla madre di intenzione, volta ad ottenere il riconoscimento di due minori, nati in Italia, grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all'estero, aveva interpretato evolutivamente l'art. 8 della l. 40 del 2004, al fine di conseguire la piena tutela dei minori).

    Art. 254 c.c. · Art. 4 fecondazione assistita · Art. 6 fecondazione assistita · Art. 8 fecondazione assistita

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art254 · fonte del testo

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