L'articolo 254 del codice civile e' sostituito dal seguente: "((Articolo)) 254 - Forma ((del)) riconoscimento. - Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo".

Testo vigente dal 2 ottobre 1976

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Che cosa è cambiato dal 2 ottobre 1976

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1975 al 2 ottobre 1976. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

L'articolo 254 del codice civile e' sostituito dal seguente: "tolto: Art.aggiunto: Articolo 254 - Forma tolto: di aggiunto: del riconoscimento. - Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art106 · fonte del testo

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