Art. 2519 c.c. — Norme applicabili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330.
[2]Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
