Art. 2479 c.c. — Decisioni dei soci
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 2004 al 7 aprile 2010. Leggi il testo vigente →
[1]I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione ((.))
[2]In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
- 1)l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2)la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3)la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4)le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5)la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
[3]L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
[4]Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e ((comunque)) con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo ((nonche' nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis)) oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
[5]Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
[6]((Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale sociale)).
Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 al 7 aprile 2010
