Il quesito sulla libera alienabilità delle quote di partecipazione è tra i più gravi e delicati di questo tipo sociale, come lo dimostra la diversità delle soluzioni adottate nelle varie legislazioni. Le leggi tedesca ed austriaca hanno adottato il sistema della libera alienabilità delle quote, salvo le limitazioni prescritte dal contratto sociale. Invece altre leggi richiedono per la cessione di dette quote a terzi estranei alla società il consenso di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno i tre quarti del capitale sociale. I due progetti italiani del 1921 (art. 146) e del 1925 (art. 149) adottarono una soluzione intermedia, che, pur proclamando la libera alienabilità, attribuiva agli altri soci un diritto di preferenza nell'acquisto. Non è parso opportuno adottare il criterio dell'inalienabilità delle quote a terzi senza il consenso della società e nemmeno di insistere in quello intermedio dei detti due precedenti nostri progetti, che avrebbero costretto questo tipo sociale in una chiusa cerchia di persone. Pur tuttavia, e sempre con riguardo alla maggiore possibile elasticità da darsi a tale società, perchè i soci possano farne strumento pienamente idoneo alle loro finalità, è parso opportuno lasciare in proposito ampia libertà di stipulazione dell'atto costitutivo e, solo in mancanza di qualsiasi stipulazione, proclamare la libera alienabilità (art. 2479). Naturalmente le società potranno profittare di questa libertà di stipulazione non soltanto adottando la norma di inalienabilità assoluta, ma anche ricorrendo a vincoli parziali e più tenui, come quello di ammettere solo le alienazioni fra soci, ovvero di attribuire ai consoci un diritto di preferenza sulle quote da vendere, o ancora di subordinare l'alienazione al consenso dell'assemblea (con determinate maggioranze) o degli amministratori. Le clausole dell'atto costitutivo costituiranno indubbiamente un argomento importante per decidere nei singoli casi circa l'accentuazione maggiore o minore dell'elemento personale, e le conseguenze si rifletteranno in modo interessante nei procedimenti esecutivi che abbiano per oggetto le quote di partecipazione. Adottato il principio della libera alienabilità delle quote, salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, a maggior ragione questo principio doveva trovare applicazione pel caso di trapassi ereditari, in cui il trasferimento appare come conseguenza dell'evento naturale della morte del socio. Pur tuttavia anche in tale caso è sembrato opportuno subordinare la trasferibilità della quota alla mancanza di ogni stipulazione; giacchè in determinate circostanze l'entrata degli eredi del socio defunto nella società potrebbe costituire una violazione della compagine sociale: onde la necessità di lasciare ai fondatori di regolare anche una tale previsione secondo i loro criteri. Naturalmente in tal caso sarà l'atto costitutivo a regolare le conseguenze del decesso del socio in rapporto alla quota che non si trasferisce agli eredi. L'alienazione come il pegno della quota non può mai seguire a favore della società stessa (art. 2483). Norme di rigore sono già dettate dalla legge per l'acquisto o per il pegno di azioni da parte della società che le ha emesse (articoli 2357 e 2359). La ragione è qui la medesima: quella cioè di vietare che la società possa speculare sulle partecipazioni dei propri soci o garentirsi con esse, quando l'acquisto di esse si risolverebbe in una prematura restituzione del capitale sociale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1011