Art. 2477 c.c. — Sindaco e revisione legale dei conti
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[1]((L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.))
[2]La nomina ((dell'organo di controllo o del revisore)) e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni.
[3]La nomina ((dell'organo di controllo o del revisore)) e' altresi' obbligatoria se la societa':
- a)e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b)controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
- c)per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
[4]L'obbligo di nomina ((dell'organo di controllo o del revisore)) di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
[5]((Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per azioni.))
[6]L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina ((dell'organo di controllo o del revisore)). Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
Testo in vigore dal 7 aprile 2012 al 21 agosto 2014
