Art. 2477 c.c. — Sindaco e revisione legale dei conti
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[1]L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.
[2]La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni.
[3]La nomina del sindaco e' altresi' obbligatoria se la societa':
- a)e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b)controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
- c)per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
[4]L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
[5]Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal sindaco.
[6]L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2012 al 7 aprile 2012
