Art. 2477 c.c. — Sindaco e revisione legale dei conti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
[2]La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni.
[3]La nomina del collegio sindacale e' altresi' obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
[4]Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004
