Art. 2477 c.c. — Sindaco e revisione legale dei conti
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[1]L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
[2]La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni.
[3]La nomina del collegio sindacale e' altresi' obbligatoria se la societa':
- a)e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b)controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
- c)per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
[4]L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
[5]Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal collegio sindacale.
[6]L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
Testo in vigore dal 7 aprile 2010 al 1 gennaio 2012
