Art. 244 c.c. — Termini dell'azione di disconoscimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 1 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

[1]((L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

[2]Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui e' nato il figlio o in cui e' la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

[3]L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore eta' o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

[4]L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 giugno 1983

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 244 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1988/2026

    29 gennaio 2026

    In tema di disconoscimento della paternità, qualora il figlio sia minore d'età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l'interesse superiore di quest'ultimo in rapporto alla richiesta pronuncia, operando un bilanciamento, da compiersi in concreto e all'attualità, fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status familiari e alla stabilità dei rapporti familiari, in base ad una considerazione del diritto all'identità personale correlato non solo alla verità biologica (c.d. favor veritatis), ma centrato anche sui legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia e della loro rilevanza al momento della decisione (c.d. favor minoris).

    Art. 244 c.c. · Art. 30 cost.

    Rassegna di gennaio 2026, pp. 39, 40 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 170/1999

    Ha colpito questo articolo
    14 maggio 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 2, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare, in quanto - posto che l'impotenza di generare rappresenta, diversamente dalla "impotenza coeundi", uno stato fisico che può rimanere per lungo tempo ignoto, poiché in una elevata percentuale di casi consiste in un'affezione, che può essere priva di sintomatologia e di manifestazioni esteriori e che è diagnosticabile solo attraverso esami clinici cui non si ricorre usualmente; e che il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al "favor legitimitatis" attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l'affermazione della verità naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - la disposizione impugnata (art. 244, commi 1 e 2, cod. civ.), rispetto alla impotenza di generare, appare irragionevole nella misura in cui preclude l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità, decorso l'anno dalla nascita del figlio, se il marito non sia stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima, e precisamente della propria incapacità di generare; nonché lesiva del diritto di azione, nella misura in cui consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi del diritto stesso (e ciò, soprattutto in ipotesi, quale quella di specie, in cui è dato di comune esperienza che l'elemento costitutivo dell'azione, rappresentato dall'impotenza di generare, può rimanere a lungo e a volte anche indefinitamente ignoto). - S. nn. 249/1974, 64/1982, 134/1985, 112 e 216/1997.

    Art. 244 c.c. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 134/1985

    Ha colpito questo articolo
    6 maggio 1985

    L'art. 244, comma secondo, cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 151 del 1975, fa decorrere per il padre il termine di un anno per proporre l'azione di disconoscimento dalla nascita, o dalla conoscenza della nascita del figlio, e non dal giorno in cui il padre venga, anche successivamente, a conoscenza dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento. Ma così disponendo, esso viola il diritto di agire in giudizio per il disconoscimento, da parte del padre, irrazionalmente negandogli - in contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost. - nel caso della scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, il diritto di avvalersi della facoltà che l'art. 235 cod. civ. gli attribuisce, di provare "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità". Pertanto detta norma è costituzionalmente illegittima, nella parte in cui, nel disciplinare i termini per l'azione di disconoscimento della paternità da parte del padre, non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice (adulterio della moglie o occultamento della gravidanza), che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. - S. n. 64/1982; O. nn. 765/1980 e 1044/1983.

    Art. 244 c.c. · Art. 263 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 429/1991

    Questione infondata
    27 novembre 1991

    In caso di azione di disconoscimento della paternità di minore infrasedicenne iniziata dal P.M., il diritto vigente fornisce strumenti sufficienti per proteggere lo stesso contro iniziative avventate e a loro volta i genitori legittimi contro azioni temerarie o ricattatorie. Quando, infatti, la domanda di nomina del curatore speciale è proposta dal pubblico ministero nel presunto interesse di un minore infrasedicenne, il giudice, a tutela dello stesso, prima di emettere il decreto motivato previsto dall'art. 737 cod. proc. civ., deve allargare il campo di acquisizione delle sommarie informazioni, includendovi tutti gli elementi necessari o utili per valutare la sussistenza del suo interesse all'esperimento di un'azione che lo spoglierebbe dello stato di figlio legittimo senza garantirgli l'acquisto dello stato di filiazione nei confronti del padre naturale. All'uopo il giudice deve, tra l'altro, ordinare l'audizione dei genitori legittimi ed eventualmente anche delle persone interessate che hanno eccitato l'iniziativa del pubblico ministero per accertarsi della purezza delle loro intenzioni in quanto il tramite del pubblico ministero, di per se solo, non è sufficiente garanzia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. in materia anche la sent. n. 341/1990.

    Art. 244 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 81 adozione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 25 parole tolte, 92 parole aggiunte in 4 capoversi.

L'azione di disconoscimentotolto: , tanto nel caso dell'art. 233 quanto nel caso dell'art. 235, aggiunto: della paternita' da parte della madre deve essere proposta tolto: dal marito aggiunto: nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

aggiunto: Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di tolto: tre mesi che decorrono: aggiunto: un anno che decorre dal giorno della nascitatolto: , quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' … suo ritorno nel luogo in cui e' nato il figlio o in cui e' tolto: il domicilio coniugale, se egli aggiunto: la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui tolto: ha avuto questa notizia aggiunto: ne ha avuto notizia.

aggiunto: L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore eta' o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

aggiunto: L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art244 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari