È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 2, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare, in quanto - posto che l'impotenza di generare rappresenta, diversamente dalla "impotenza coeundi", uno stato fisico che può rimanere per lungo tempo ignoto, poiché in una elevata percentuale di casi consiste in un'affezione, che può essere priva di sintomatologia e di manifestazioni esteriori e che è diagnosticabile solo attraverso esami clinici cui non si ricorre usualmente; e che il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al "favor legitimitatis" attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l'affermazione della verità naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - la disposizione impugnata (art. 244, commi 1 e 2, cod. civ.), rispetto alla impotenza di generare, appare irragionevole nella misura in cui preclude l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità, decorso l'anno dalla nascita del figlio, se il marito non sia stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima, e precisamente della propria incapacità di generare; nonché lesiva del diritto di azione, nella misura in cui consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi del diritto stesso (e ciò, soprattutto in ipotesi, quale quella di specie, in cui è dato di comune esperienza che l'elemento costitutivo dell'azione, rappresentato dall'impotenza di generare, può rimanere a lungo e a volte anche indefinitamente ignoto). - S. nn. 249/1974, 64/1982, 134/1985, 112 e 216/1997.
Art. 244 c.c. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale