Codice civile

Art. 247 c.c. — Legittimazione passiva

[1]((Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

[2]Se una delle parti e' minore o interdetta, l'azione e' proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

[3]Se una delle parti e' un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione e' proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

[4]Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 319/2007

    Parametro
    20 luglio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Alfio FIN…

    Art. 276 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 274 c.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 43 parole tolte, 81 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'azione e' proposta contro il figlio, se e' maggiore d'eta', e, se e' minore o interdetto, in contraddittorio diaggiunto: Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

aggiunto: Se una delle parti e' minore o interdetta, l'azione e' proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal tolto: tribunale aggiunto: giudice davanti al quale il giudizio tolto: e' promosso. Nel caso di aggiunto: deve essere promosso.

aggiunto: Se una delle parti e' un minore emancipato o tolto: di maggiore inabilitato aggiunto: un maggiore inabilitato, l'azione e' proposta contro tolto: il figlio assistito aggiunto: la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal tolto: tribunale aggiunto: giudice.

tolto: Nel giudizio deve in tutti i casi essere chiamata la madreaggiunto: Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art247 · fonte del testo

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