Corte costituzionale

Sentenza n. 429/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1991 · relatore Luigi Mengoni

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo

comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 15 marzo

1991 dalla Corte di Appello di Lecce sul ricorso avverso decreto di

nomina di curatore speciale della minore Francesca De Rocco proposto

da De Rocco Antonio e Ralli Gisella iscritta al n. 398 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di De Rocco Antonio ed altra e di

Congedo Elio;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Lia Misurale e Pietro Rescigno per De Rocco

Antonio ed altra e l'avv. Luigi Liberti interveniente per Congedo

Elio;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento di reclamo promosso da due

coniugi, genitori legittimi di un minore infrasedicenne, avverso il

decreto con cui il Tribunale di Lecce, su istanza del pubblico

ministero, ha nominato un curatore speciale ai fini della promozione

dell'azione di disconoscimento della paternità di detto minore ai

sensi degli artt. 235 e 244 cod. civ., la Corte d'appello di Lecce,

con ordinanza del 15 marzo 1991, ha sollevato sotto vari profili, in

riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ.

La norma impugnata, nel testo modificato dell'art. 81 della legge

4 maggio 1983, n. 184, dispone che l'azione di disconoscimento della

paternità "può essere altresì promossa da un curatore speciale

nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del

figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero

quando si tratta di minore di età inferiore".

In relazione al caso di specie, in cui si tratta di un minore di

età inferiore ai sedici anni, le censure del giudice remittente

lamentano: a) la mancata considerazione dell'interesse del minore,

diversamente dalla disciplina dell'azione di reclamo dello stato di

figlio naturale, quale risulta dopo la sentenza di questa Corte n.

341 del 1990; b) l'attribuzione della competenza al tribunale

ordinario, anziché al tribunale dei minorenni, come invece dispone

per la detta azione, assunta a termine di confronto, l'art. 38 disp.

att. cod. civ., modificato dall'art. 68 della legge n. 184 del 1983;

c) la mancata previsione di un giudizio preliminare di delibazione

dell'ammissibilità dell'azione, analogamente a quanto previsto

dall'art. 274 cod. civ., considerato che "l'essere l'azione rimessa

all'iniziativa del pubblico ministero non costituisce un sicuro

presidio contro eventuali manovre vessatorie"; d) la mancata

estensione al sedicente padre naturale della legittimazione a

proporre l'azione di disconoscimento della paternità del marito

della madre.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i coniugi

reclamanti chiedendo che la questione sia accolta limitatamente ai

capi sub a) e c), mentre non condividono il motivo sub b) e

contestano, ritenendolo sicuramente infondato, il motivo sub d).

I reclamanti hanno ribadito e sviluppato le loro argomentazioni in

un'ampia memoria, depositata nell'imminenza dell'udienza di

discussione, insistendo in particolare sulla censura concernente la

mancata previsione, nella norma impugnata, di un procedimento che

metta al riparo i genitori legittimi dal pericolo di azioni temerarie

o ricattatorie e garantisca l'accertamento di un effettivo interesse

del minore alla privazione dello stato di figlio legittimo, tutelando

in pari tempo l'interesse generale alla conservazione dell'unità

della famiglia legittima.

3. - Si è pure costituito il preteso padre naturale, che ha

sollecitato l'iniziativa del pubblico ministero.

Sebbene non sia parte nel giudizio principale, egli ritiene di

avere diritto di intervenire nel giudizio incidentale di

costituzionalità sulla base della sentenza di questa Corte n. 20 del

1982, la quale ha dichiarato ammissibile la costituzione di soggetti

che non erano parti nel procedimento a quo, quando il loro interesse

a stare in giudizio nasca dagli estremi dell'incidente di

costituzionalità che la Corte ha sollevato davanti a sé. Ad avviso

del deducente il medesimo criterio deve valere quando l'interesse a

stare in giudizio nasca da una questione di legittimità

costituzionale sollevata d'ufficio dal giudice a quo.

Nella pubblica udienza di discussione della causa la Corte,

ritiratasi in camera di consiglio, ha ritenuto ammissibile

l'intervento. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Lecce reputa contrastante con gli artt.

3 e 30 della Costituzione l'art. 244, ultimo comma, cod. civ.,

modificato dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il quale

dispone che l'azione di disconoscimento della paternità, di cui

all'art. 235, "può essere altresì promossa da un curatore speciale

nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del

figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero

quando si tratta di minore di età inferiore".

La censura investe la norma sotto vari profili, e precisamente:

a) mancata considerazione dell'interesse del minore sia nella

fase dell'iniziativa del pubblico ministero, sia in quella del

successivo provvedimento del tribunale. Sotto questo profilo, la

violazione dell'art. 3 della Costituzione viene argomentata dal

confronto con la disciplina dell'azione di dichiarazione della

paternità o maternità naturale, quale risulta dopo la sentenza di

questa Corte n. 341 del 1990;

b) attribuzione al tribunale ordinario, anziché al tribunale

dei minorenni, della competenza a nominare il curatore speciale e a

conoscere dell'azione di disconoscimento. Anche sotto questo profilo

la violazione dell'art. 3 è desunta dal confronto con l'azione di

reclamo dello status di figlio naturale, per la quale la competenza

è stata trasferita al tribunale dei minorenni dall'art. 38, primo

comma, disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 68 della legge n.

184 del 1983;

c) mancata previsione di un giudizio preliminare di delibazione

dell'ammissibilità dell'azione, analogamente a quanto dispone l'art.

274 per l'azione di dichiarazione della filiazione naturale,

prospettandosi così un'altra disparità di trattamento contraria al

principio di eguaglianza;

d) ingiustificata esclusione del preteso padre naturale dal

novero dei soggetti legittimati a proporre l'azione. Poiché la

legittimazione è riconosciuta alla madre, il diverso trattamento del

padre naturale violerebbe, insieme con l'art. 3 della Costituzione,

l'art. 30, primo comma, che attribuisce ai genitori pari diritti e

pari doveri nei confronti dei figli, anche se nati fuori del

matrimonio.

2. - Occorre valutare preliminarmente l'ammissibilità

dell'intervento nel presente giudizio del sedicente padre naturale.

La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente escluso che possano

costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale

soggetti che non sono parti nel giudizio principale. Nella specie,

però, si rileva che il preteso padre naturale, in quanto privo di

legittimazione ad agire in disconoscimento della paternità, non

aveva diritto di intervenire nel giudizio di reclamo proposto dai

genitori legittimi contro il decreto di nomina del curatore speciale.

Avendo il giudice del reclamo sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale dell'art. 244 anche nella parte in cui

non prevede la legittimazione ad agire del preteso padre naturale, è

sorto in questi un interesse diretto a intervenire nel giudizio

incidentale di costituzionalità, perché dall'esito di tale giudizio

dipende il suo diritto di intervento nel giudizio a quo.

Per questo motivo la Corte ha ammesso la costituzione in giudizio

del Signor Congedo, limitatamente alla questione sopra enunciata sub

d).

3. - Sotto il primo profilo, di cui al punto 1, sub a), la

questione non è fondata nei sensi appresso precisati.

Il testo dell'art. 244, quarto comma, cod. civ. introdotto dalla

legge 19 maggio 1975, n. 151, considerava soltanto il figlio minore

ultrasedicenne, attribuendogli sia la titolarità dell'azione di

disconoscimento della paternità, sia la capacità di decidere in

merito al suo esercizio e correlativamente, essendo egli privo di

capacità processuale, la legittimazione a chiedere al tribunale la

nomina di un curatore speciale che lo rappresenti in giudizio.

Il nuovo testo, sostituito dalla legge n. 184 del 1983, ha esteso

la titolarità dell'azione al figlio minore infrasedicenne,

rimettendone l'esercizio a un curatore speciale nominato dal

tribunale su istanza del pubblico ministero, senza però avvertire la

profonda differenza del compito affidato al giudice in quest'altro

caso. La formula unitaria in cui la legge racchiude la previsione dei

due casi non impedisce tuttavia all'interprete di cogliere tale

differenza alla stregua della genesi storica e della ratio della

norma, valutata anche alla luce della citata sentenza n. 341 del

1990. Da questa si desume una regola per cui, se si tratta di un

minore di età inferiore ai sedici anni, la ricerca della paternità,

pur quando concorrono specifiche circostanze che la fanno apparire

giustificata ai sensi degli artt. 235 o 274, primo comma, cod. civ.,

non è ammessa ove risulti un interesse del minore contrario alla

privazione dello stato di figlio legittimo o, rispettivamente,

all'assunzione dello stato di figlio naturale nei confronti di colui

contro il quale si intende promuovere l'azione: interesse che dovrà

essere apprezzato dal giudice soprattutto in funzione dell'esigenza

di evitare che l'eventuale mutamento dello status familiare del

minore possa pregiudicarne gli equilibri affettivi e l'educazione. In

questo caso la decisione deve essere lasciata allo stesso figlio

quando avrà compiuto i sedici anni.

Raggiunta questa età, la legge reputa che il minore abbia una

maturità sufficiente per valutare autonomamente l'opportunità di

esercizio dell'azione. Se ha lo stato di figlio legittimo, il giudice

investito della domanda di nomina di un curatore speciale, ai fini

della promozione dell'azione di disconoscimento della paternità, non

può interferire in tale valutazione, ma deve limitarsi ad appurare,

assunte sommarie informazioni, il fumus boni iuris circa l'esistenza

dei presupposti di fatto ai quali l'azione è subordinata dall'art.

235.

Quando, invece, la domanda di nomina del curatore speciale è

proposta dal pubblico ministero nel presunto interesse di un minore

infrasedicenne, al giudice è affidato un ufficio di tutela di un

soggetto incapace. Egli deve allora allargare il campo di

acquisizione delle sommarie informazioni, includendovi tutti gli

elementi necessari o utili per valutare la sussistenza dell'interesse

del minore all'esperimento di un'azione che lo spoglierebbe dello

stato di figlio legittimo senza garantirgli l'acquisto dello stato di

filiazione nei confronti del padre naturale. All'uopo il giudice non

mancherà, tra l'altro, di ordinare l'audizione dei genitori

legittimi ed eventualmente anche delle persone interessate che hanno

eccitato l'iniziativa del pubblico ministero. Della purezza delle

loro intenzioni, come osserva giustamente la Corte remittente, il

tramite del pubblico ministero non è una sicura garanzia.

Perciò, nel secondo caso previsto dalla norma in esame, il

provvedimento del tribunale - che ai sensi dell'art. 737 cod. proc.

civ. ha la forma del decreto motivato - deve giustificare

congruamente la valutazione dell'interesse del minore su cui la

decisione si fonda e indicare i mezzi informativi utilizzati.

Correttamente interpretato, il diritto vigente fornisce strumenti

sufficienti per proteggere il minore contro iniziative avventate e i

genitori legittimi contro azioni temerarie o ricattatorie.

4. - Connessa con la questione sub a) è quella elencata sub c)

(secondo l'ordine seguito dal giudice a quo), che della prima

costituisce per così dire l'aspetto processuale. Essa è

inammissibile.

Appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire se la

valutazione dell'interesse del minore debba essere fatta nelle forme

del procedimento camerale di nomina del curatore speciale abilitato

all'esercizio dell'azione, e quindi in via di acquisizione degli

elementi per decidere sull'istanza del pubblico ministero, oppure

nelle forme di un separato procedimento preliminare di delibazione

dell'ammissibilità dell'azione.

Né dal confronto con l'art. 274 cod. civ., nel testo risultante

dalla sentenza più volte richiamata, è possibile trarre argomento

di censura dell'art. 244, ultimo comma, per pretesa violazione del

principio di eguaglianza, data la diversità dei due casi sotto il

profilo delle circostanze idonee a fondare l'azione. L'azione di

disconoscimento della paternità è consentita dall'art. 235 solo in

tre casi tassativi, qualificati da un'evidente probabilità che il

figlio non sia stato concepito ad opera del marito della madre; nel

caso dell'art. 269, invece, la prova della paternità (o della

maternità) naturale può essere data con ogni mezzo, onde si

giustifica la predisposizione nell'art. 274 di rigorose garanzie

processuali di controllo preliminare della serietà delle prove di

cui dispone chi intende promuovere l'azione, controllo che, se si

tratta di minore infrasedicenne, dovrà poi estendersi alla

rispondenza dell'azione all'interesse del figlio.

5. - La questione è inammissibile anche sotto i profili indicati

sub b) e d).

La determinazione del giudice competente è una scelta

insindacabile del legislatore, salvo il principio di ragionevolezza.

L'attribuzione della competenza al tribunale ordinario nei casi

previsti dall'art. 244, ultimo comma, anziché al tribunale dei

minorenni, non può dirsi irragionevole, né si possono desumere

ragioni in contrario dal paragone con l'art. 274. Mentre l'azione di

reclamo della filiazione naturale coinvolge soltanto il rapporto tra

il minore e il preteso genitore, invece l'azione di disconoscimento

della paternità coinvolge anche i rapporti dei genitori legittimi

tra loro, nonché l'interesse generale al mantenimento dell'unità

della famiglia legittima, e ciò spiega la conservazione della

competenza del tribunale ordinario pur quando l'azione è esercitata

dal rappresentante di un minore.

6. - Anche ammesso che la rilevanza dell'ultima questione, di cui

al punto 1, sub d), sia sufficientemente giustificata dal rilievo che

da essa dipende il diritto del preteso padre naturale di intervenire

nel processo di reclamo pendente davanti al giudice a quo, se ne deve

dichiarare l'inammissibilità in quanto tende, essa pure, a una

sentenza invasiva delle prerogative riservate al legislatore.

Tale è la determinazione dei soggetti legittimati a proporre

l'azione di disconoscimento della paternità. La novella del 1975 ha

concesso maggiore spazio alla ricerca della "verità biologica",

quando sussistano indizi seri di difformità dalla "verità legale"

stabilita dalle presunzioni degli artt. 231 e 232 cod. civ., ma ha

riservato ai soli soggetti direttamente interessati, cioè ai membri

della famiglia legittima, il potere di decidere circa la prevalenza

dell'una o dell'altra verità. L'equilibrio tra la verità legale,

ordinata all'interesse di conservazione dell'unità della famiglia

legittima tutelata dall'art. 29 della Costituzione, e la verità

biologica, verso la quale è orientato l'art. 30, con le riserve

però previste nel secondo comma (sul quale si fonda l'istituto

dell'adozione legittimante) e nell'ultimo, è stato nuovamente

modificato, in favore della seconda, dalla legge n. 184 del 1983, che

ha ammesso in sostanza la promozione dell'azione di disconoscimento

della paternità per iniziativa del pubblico ministero, fino a quando

il figlio non abbia compiuto i sedici anni (cfr. sentenza n. 134 del

1985). Tuttavia l'innovazione è rimasta formalmente nei limiti del

criterio di determinazione dei soggetti titolari dell'azione assunto

dalla legge n. 151 del 1975, posto che nella nuova ipotesi l'azione

non è esercitata dal pubblico ministero, ma pur sempre, in nome e

nell'interesse del figlio, da un curatore speciale.

Una innovazione, che attribuisse direttamente la legittimazione ad

agire a soggetti privati estranei alla famiglia legittima,

rappresenterebbe la scelta di un criterio diverso, legato a una

ulteriore evoluzione della coscienza collettiva, che solo il

legislatore può compiere. Si aggiunga che una simile innovazione

dovrebbe essere accompagnata dalla fissazione di nuovi termini di

decadenza dall'azione e dalla predisposizione di cautele processuali

destinate a preservare la famiglia legittima da interferenze

arbitrarie e vessatorie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod.

civ., nel testo sostituito dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n.

184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) -

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe -

relativamente al capo sopra indicato al n. 1, sub lettera a);

Dichiara inammissibile, relativamente ai capi sub lettere b), c) e

d), la medesima questione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con la stessa

ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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