Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/05/1999 · relatore Fernanda Contri

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo e

secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15

luglio 1997 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente

tra F. W. e P. S. ed altri, iscritta al n. 419 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di disconoscimento della paternità, il

Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 15 luglio 1997, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 29, primo

comma, e 30, terzo e quarto comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 244, primo e secondo comma, del

codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto

dall'art. 235, numero 2), del medesimo codice, che il termine per la

proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità decorra

dal giorno in cui ciascuno dei due coniugi sia venuto a conoscenza

dell'impotenza di generare del marito.

Premette, in fatto, il Tribunale rimettente che l'attore, dopo aver

appreso, sulla base di esami clinici, la propria incapacità di

procreare, ha proposto azione di disconoscimento della paternità di

entrambi i figli minori, nati in costanza di matrimonio, e che nel

conseguente giudizio la convenuta ha preliminarmente eccepito la

decadenza dall'azione, per il mancato rispetto del termine annuale

dalla nascita dei figli, stabilito dall'art. 244 del codice civile.

Il giudice a quo ricorda anzitutto che la Corte, con sentenza n.

134 del 1985, ebbe già a dichiarare la illegittimità costituzionale

del medesimo art. 244 cod. civ., con riferimento all'ipotesi di

adulterio di cui al numero 3) dell'art. 235, nella parte in cui non

dispone che il termine per proporre l'azione di disconoscimento

decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza

dell'adulterio della moglie; in tale occasione la Corte, benché

richiesta di estendere tale declaratoria anche alla previsione

dell'impotenza, ritenne tuttavia di non potersi pronunciare oltre i

limiti della rilevanza, attesa la non totale identità dei casi.

La specifica questione della decorrenza del termine dell'azione di

disconoscimento basata sull'impotenza fu invece esaminata dalla Corte

- come precisa il rimettente - con la sentenza n. 249 del 1974, che

ne dichiarò l'infondatezza, in quanto la norma, nel testo anteriore

alla riforma del diritto di famiglia, era inserita in un sistema nel

quale assumeva particolare rilievo il favor legitimitatis.

Osserva tuttavia il rimettente che gli elementi posti a sostegno di

quest'ultima pronuncia sono ormai mutati, poiché sia sotto il

profilo normativo che nella coscienza collettiva si è

progressivamente attribuita prevalenza al favor veritatis rispetto al

favor legitimitatis e contemporaneamente le cognizioni scientifiche

acquisite nel settore delle indagini ematologiche e genetiche hanno

determinato l'idoneità probatoria di tali mezzi a fondare la

dimostrazione del rapporto di filiazione.

Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata si porrebbe in

contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 3, primo comma, della

Costituzione, in quanto irragionevolmente non attribuisce ad entrambi

i coniugi il diritto di provare la impotenza di generare del marito,

anche successivamente al decorso rispettivamente di un anno per il

padre e di sei mesi per la madre dalla nascita del figlio legittimo

ed entro il termine, rispettivamente, di un anno per il padre e di

sei mesi per la madre dal momento in cui essi siano venuti a

conoscenza della predetta impotenza; la medesima norma violerebbe,

inoltre, gli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo

comma, e 30, terzo e quarto comma, della Costituzione, poiché

impedendo ad entrambi i coniugi, in modo irragionevole, di far valere

l'impotenza di generare del marito, contrasta con il loro diritto

inviolabile all'accertamento giudiziale del rapporto biologico di

paternità nei confronti del figlio legittimo.

Il rimettente richiama poi le argomentazioni che indussero la Corte

a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 244 cod.

civ. - per l'accertata lesione del diritto di azione del marito, ove

non fosse al medesimo consentito di promuovere il giudizio entro

l'anno dalla scoperta dell'adulterio - per applicare i medesimi

principi alla ipotesi della incapacità di generare. Osserva,

infatti, il giudice a quo che la conoscenza della impotenza di

generare all'epoca del concepimento potrebbe acquisirsi anche

successivamente al termine di un anno dalla nascita dei figli, con la

conseguente impossibilità per il marito di esperire l'azione di

disconoscimento di cui all'art. 235, numero 2), cod. civ.; né tale

azione potrebbe essere surrogata da quella di cui al numero 3) del

medesimo art. 235, poiché l'attribuzione in via autonoma di una

determinata azione deve necessariamente essere correlata alla

possibilità del suo concreto esercizio ed inoltre per la

considerazione che il termine di esercizio dell'azione di

disconoscimento per adulterio potrebbe essere già decorso al momento

della scoperta dell'impotenza.

Occorre al riguardo osservare - continua il rimettente - che

l'adulterio non esclude di per sé la paternità del marito, sì che

può sussistere un interesse da parte di entrambi i coniugi alla

proposizione dell'azione di disconoscimento fondata sull'impotenza.

La sussistenza del predetto interesse anche della moglie a proporre

l'azione in esame induce il giudice a quo a chiedere l'estensione

della eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, sulla

base dei medesimi parametri costituzionali, al primo comma dell'art.

244 cod. civ., stabilendo che il termine assegnato alla moglie per il

promovimento dell'azione decorra, in caso questa sia fondata

sull'art. 235, numero 2), cod. civ., dalla data in cui essa è

venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del coniuge. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Venezia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 244, primo e secondo comma, del codice

civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la

proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nel

caso di impotenza di generare, decorra per il marito dal giorno in

cui il medesimo sia venuto a conoscenza della propria incapacità di

procreare; il giudice a quo chiede inoltre che la Corte estenda la

eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale al primo

comma della medesima norma, nella parte in cui non prevede che il

termine assegnato alla moglie decorra dalla data in cui essa sia

venuta a conoscenza della impotenza di generare del marito.

Secondo la prospettazione del rimettente, la norma in esame sarebbe

irragionevole e lesiva del diritto di azione dei coniugi, ai quali

non è attribuito il diritto di provare l'impotenza del marito, anche

successivamente al decorso rispettivamente di un anno per il padre e

di sei mesi per la madre dalla nascita del figlio legittimo ed entro

il termine, rispettivamente, di un anno per il padre e di sei mesi

per la madre dal momento in cui essi ne siano venuti a conoscenza; la

citata norma contrasterebbe inoltre con il diritto inviolabile dei

medesimi coniugi all'accertamento giudiziale del rapporto biologico

di paternità nei confronti del figlio legittimo.

2. - La norma in esame è stata più volte sottoposta a scrutinio

di legittimità costituzionale da questa Corte, che ha avuto modo di

pronunciarsi in relazione ad ognuna delle diverse formulazioni della

disposizione impugnata che si sono succedute nel tempo.

Anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, la Corte, con

sentenza n. 249 del 1974, dichiarò non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ., la quale era

stata prospettata, in termini analoghi a quelli dell'odierna

ordinanza, con riferimento all'ipotesi di impotenza di generare; il

rimettente dell'epoca lamentava infatti la violazione dell'art. 24

della Costituzione, poiché la norma non consentiva al marito di

esercitare l'azione, qualora egli fosse venuto a conoscenza del

proprio stato di impotenza in epoca successiva al decorso del

termine, allora trimestrale, dalla nascita del figlio.

La Corte affermò che la brevità del termine e la decorrenza di

esso da un fatto certo ed obiettivo, quale è la nascita,

rispondevano all'esigenza della certezza giuridica dei rapporti

familiari, in funzione della quale assumeva particolare rilievo il

favor legitimitatis; al contrario, consentire la decorrenza del

termine da un evento difficilmente controllabile sarebbe equivalso a

vanificare il termine stesso e a rendere possibile l'esperimento

dell'azione in qualsiasi momento.

La questione della decorrenza del termine per la proposizione

dell'azione di disconoscimento fu nuovamente affrontata da questa

Corte e dichiarata non fondata con la sentenza n. 64 del 1982, in

relazione all'ipotesi dell'adulterio e sotto il profilo della

disparità di trattamento tra il padre e il figlio. La infondatezza

della questione fu pronunciata essenzialmente in base alla

considerazione del perdurante rilievo del favor legitimitatis che

aveva indotto il legislatore a differenziare, quanto alla decorrenza

del termine, il trattamento del padre rispetto a quello del figlio,

facendo decorrere per quest'ultimo l'azione dal compimento della

maggiore età o dal momento in cui il medesimo figlio fosse venuto

successivamente a conoscenza dei fatti. Pur rilevandosi nella

intervenuta riforma del diritto di famiglia uno spostamento d'accento

dal favor legitimitatis al favor veritatis si ritenne tuttavia che il

legislatore, lasciando il termine di decadenza dell'azione del padre

correlato alla conoscenza della nascita, avesse voluto porre al favor

veritatis un limite giustificato dai pericoli e dagli inconvenienti

di uno sconvolgimento di rapporti familiari protrattisi per lungo

tempo, senza accordare ad esso il valore di un principio assoluto.

Con la sentenza n. 134 del 1985 si è invece pervenuti alla

declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 244 cod.

civ., nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal numero

3) dell'art. 235, che il termine dell'azione di disconoscimento

decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza

dell'adulterio della moglie; l'iter argomentativo di tale diversa

pronuncia si fonda - oltre che su considerazioni di ordine generale

relative alla evoluzione della coscienza collettiva, nel senso della

accordata preminenza del fatto della procreazione sulla

qualificazione giuridica della filiazione e sulla constatazione della

finalità, voluta dal legislatore del 1975 e ulteriormente da quello

del 1983, di favorire il perseguimento del valore verità - sulla

constatazione, in particolare, della irragionevole esclusione del

diritto del padre di agire per il disconoscimento, nel caso di

scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio,

poiché, in tale ipotesi, l'azione sarebbe inutiliter data con

patente violazione del diritto di agire in giudizio.

3. - La questione prospettata dall'odierno rimettente è fondata.

L'art. 235, numero 2), del codice civile, nel consentire l'azione

di disconoscimento se nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il

centottantesimo giorno prima della nascita del figlio il marito era

affetto da impotenza, anche solo di generare, detta una disciplina

comune alle diverse forme nelle quali può manifestarsi l'impotenza,

la cui distinzione assume invece importanza fondamentale ai fini

della verifica di legittimità costituzionale della norma impugnata.

Ed invero, in relazione all'impotentia coeundi immediatamente

conoscibile, appare razionale la scelta del legislatore di imporre il

termine di un anno dalla nascita del figlio per la proposizione

dell'azione di disconoscimento, non essendo ipotizzabile l'ignoranza

di tale forma di impotenza.

L'impotenza di generare rappresenta, al contrario, uno stato fisico

che può rimanere per lungo tempo ignoto, poiché in una elevata

percentuale di casi consiste in un'affezione, che può essere priva

di sintomatologia e di manifestazioni esteriori; inoltre tale stato

è diagnosticabile solo attraverso esami clinici cui non si ricorre

usualmente.

Dei diversi parametri costituzionali invocati dal rimettente

risulta palese la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Per un verso rispetto a tale forma di impotenza la norma appare

irragionevole, in quanto preclude l'esercizio dell'azione di

disconoscimento della paternità, decorso l'anno dalla nascita del

figlio, se il marito non sia stato a conoscenza di un elemento

costitutivo dell'azione medesima e precisamente della propria

incapacità di generare.

Per altro verso è irrimediabilmente leso il diritto di azione

quando si consente che il termine per il suo esercizio possa

decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli

elementi costitutivi da cui sorge il diritto stesso; e ciò

soprattutto in ipotesi, come quella di specie, in cui è dato di

comune esperienza che l'elemento costitutivo dell'azione,

rappresentato dall'impotenza di generare, può rimanere a lungo e a

volte anche indefinitamente ignoto.

Questa Corte, nella richiamata sentenza n. 134 del 1985, ebbe già

ad affermare, in relazione alla decorrenza del termine nell'ipotesi

di adulterio di cui all'art. 235, numero 3), cod. civ., la oggettiva

irrazionalità della disposizione impugnata, che impedisce al marito

di proporre il disconoscimento dopo essere venuto a conoscenza

dell'avvenimento da cui nasce il suo diritto di azione; detta norma

si ritenne inoltre inconciliabile con il principio in base al quale

"la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi

alla conoscibilità del momento di decorrenza del termine stesso al

fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua

interezza". Le medesime considerazioni valgono in relazione alla

questione oggi in esame, nella quale ancora una volta viene in

rilievo l'incolpevole ignoranza di un fatto costitutivo dell'azione;

determinare in tale ipotesi la decorrenza del termine dall'evento

nascita può in concreto vanificare il diritto di azione, il che

contrasta insanabilmente con i principi costituzionali che presiedono

alla tutela giurisdizionale dei diritti.

4. - Né potrebbe obiettarsi che il termine per l'esercizio

dell'azione, essendo subordinato alla conoscenza del fatto

costitutivo (il che potrebbe avvenire anche dopo molti anni dalla

nascita del figlio), può esporre il medesimo alla perdita del

proprio status a distanza di tempo.

Il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la

impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al favor

legitimitatis attraverso la equiparazione della filiazione naturale a

quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che

discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza

formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l'affermazione

della verità naturale; anteriormente alla riforma, infatti, la

condizione deteriore del figlio naturale, significativamente

denominato "illegittimo", che non poteva nemmeno ottenere il

riconoscimento qualora uno dei genitori fosse coniugato, costituiva,

unitamente alla riprovazione sociale, una forte remora

all'accertamento della verità biologica della procreazione

contrastante con quella legale.

L'attribuzione di pari diritti ai figli naturali rispetto a quelli

legittimi, ad opera del riformato art. 261 del codice civile,

determinando il venir meno della posizione di privilegio di questi

ultimi, ha consentito l'acquisizione di status conformi alla realtà

della procreazione, senza più tema di gravi conseguenze

pregiudizievoli legate alla condizione di sfavore della filiazione

naturale. Contemporaneamente le ipotesi di accertamento della verità

biologica sono state ampliate, sia mediante l'eliminazione del

divieto di riconoscimento dei figli "adulterini", sia attraverso

l'estensione della categoria dei soggetti legittimati all'esperimento

delle diverse azioni di stato, come si è verificato nell'ipotesi

dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità,

consentita anche all'autore in mala fede del falso riconoscimento, o

in quella del disconoscimento di paternità, cui sono oggi

legittimati anche la madre, il figlio maggiorenne, il figlio che

abbia compiuto i sedici anni e, con la modifica introdotta dall'art.

81 della legge n. 184 del 1983 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), il pubblico ministero quando si tratta

di minori di età inferiore.

Le disposizioni normative che consentono di verificare la

conformità dello status alla realtà della procreazione hanno quindi

comportato l'affermazione del principio della tendenziale

corrispondenza tra certezza formale e verità naturale, la cui

ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche

nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità

dei risultati delle indagini.

Nella crescente considerazione del favor veritatis non si è

ravvisata una ragione di conflitto con il favor minoris, poiché anzi

la verità biologica della procreazione si è ritenuta una componente

essenziale dell'interesse del medesimo minore, riconoscendosi

espressamente l'esigenza di garantire al figlio il diritto alla

propria identità e precisamente all'affermazione di un rapporto di

filiazione veridico (sentenze nn. 216 e 112 del 1997), rispetto al

quale può recedere l'intangibilità dello status, allorché esso

risulti privato del fondamento della presunta corrispondenza alla

verità biologica e quando risulti tempestivamente azionato il

diritto.

Certamente il perseguimento del valore verità determina il

sacrificio della posizione familiare, affettiva e socio-economica

acquisita medio tempore dal figlio; tuttavia, la sofferenza del

figlio legittimo consapevole dell'apparenza solo formale del proprio

status contro la quale nessuno dei soggetti legittimati abbia

reagito, non è meno grave e profonda rispetto a quella di chi sia

posto innanzi alla verità della procreazione.

5. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa,

in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, all'art.

244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede

che anche per la madre il termine per l'esercizio dell'azione di

disconoscimento della paternità a causa dell'impotenza solo di

generare del marito decorra dal giorno in cui essa sia venuta a

conoscenza dell'anzidetta impotenza.

Mentre si giustifica la scelta del legislatore di far decorrere il

termine semestrale dalla nascita del figlio nelle ipotesi previste

dai numeri 1) e 3) dell'art. 235 del codice civile, in considerazione

della ovvia conoscenza, da parte della medesima moglie, delle

circostanze della procreazione, non altrettanto può dirsi nel caso

di impotenza di generare del marito; per quanto già affermato

riguardo alle caratteristiche di tale forma di impotenza, deve

riconoscersi che anche la moglie può ignorare l'incapacità di

procreare del marito, sì che in questo caso le sarebbe precluso

l'esercizio dell'azione, in quanto la sola consapevolezza

dell'adulterio non è elemento sufficiente ad escludere la paternità

del marito.

Una volta riconosciuto a favore della moglie un interesse autonomo

all'esercizio dell'azione in esame per tutte le ipotesi contenute

nell'art. 235, ciascuna delle quali, pur presupponendo l'adulterio,

è tuttavia caratterizzata da una propria causa petendi, costituisce

evidente lesione del diritto di azione correlare la decorrenza del

termine, nell'ipotesi prevista dal numero 2) dell'art. 235, alla

nascita del figlio, anziché alla conoscenza della impotenza del

marito. Occorre precisare ancora che a differenza della mancata

coabitazione dei coniugi, dell'adulterio e del celamento della

gravidanza e della nascita - elementi costitutivi dell'azione nei

casi rispettivamente previsti dai numeri 1) e 3) dell'art. 235 -, di

cui la moglie ha sempre piena, diretta e completa cognizione,

l'impotenza di generare del marito è invece circostanza che può

rimanere per lungo tempo incognita, onde in tal caso il termine

decorrerebbe nell'ignoranza, da parte del titolare dell'azione, di un

elemento costitutivo di essa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo

comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il

termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della

paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata

dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il

marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria

impotenza di generare;

Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, del

codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la

proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità,

nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2)

dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno

in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del

marito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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