Codice civile

Art. 246 c.c. — Trasmissibilità dell'azione

[1]Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternita' sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.

[2]Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternita' e' morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.

[3]Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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  • In questa sezione due punti sono stati oggetto di rilievi: la trasmissibilità dell'azione di disconoscimento in caso di morte del marito (art. 246) e la disciplina dell'azione di contestazione della legittimità (art. 248). Sul primo punto è stato ritenuto troppo lato il criterio del progetto definitivo che ammetteva la trasmissibilità dell'azione di disconoscimento anche in favore dei parenti chiamati all'eredità e si è proposto di consentirla soltanto in favore dei discendenti e degli ascendenti, a cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale. Riesaminata la questione, si è riconosciuto più opportuno il criterio restrittivo. L'azione di disconoscimento ha carattere personalissimo e, come tale, potrebbe anche dichiararsi intrasmissibile. La trasmissibilità dell'azione può essere giustificata dalla necessità di provvedere alla tutela degli interessi morali della famiglia. È stata perciò modificata la disposizione del progetto, ammettendosi ad esercitare l'azione soltanto i discendenti e gli ascendenti, che, come, strettissimi congiunti del marito, devono essere considerati i naturali rappresentanti degli interessi familiari. Ma non si è creduto di subordinare la legittimazione ad agire alla prova di un pregiudizio patrimoniale o morale, poichè un pregiudizio morale, giuridicamente apprezzabile, è insito nella stessa qualità di discendente o ascendente del marito. Sull'altro punto, riflettente l'azione di contestazione di legittimità, si era suggerito di specificare che la stessa si riferisce all'ipotesi del figlio nato oltre il termine di trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio. Non è stata accolta la proposta, perchè l'azione di contestazione di legittimità ha una portata più ampia e riflette non solo la ipotesi del figlio nato oltre quel termine, ma anche quelle della supposizione di parto, della sostituzione del neonato e della nullità del matrimonio. Nondimeno tale rilievo ha tratto a considerare che l'art. 255 del progetto definitivo era formulato in maniera poco chiara. Nella redazione dell'art. 248, che tratta dell'azione di contestazione di legittimità, si è avuto perciò cura di enunciare esplicitamente le varie ipotesi, alle quali la norma si riferisce. È chiaro che anche nel caso della nullità del matrimonio, posta come fondamento dell'azione di contestazione della legittimità, restano ferme le norme stabilite circa i soggetti legittimati ad impugnare il matrimonio e i termini per la proponibilità dell'impugnazione. A proposito di questa stessa disposizione, è stato manifestato qualche dubbio circa la esattezza della formula del secondo comma dell'articolo, che dichiara l'azione imprescrittibile, perchè non si sarebbe nell'ambito dell'istituto della prescrizione, bensì in quello della decadenza, per modo che dovrebbesi stabilire che la impugnazione può essere proposta in ogni tempo. Non è sembrato che si possa invocare contro l'esercizio dell'azione l'istituto della decadenza, perchè, per regola generale, qualsiasi termine di decadenza deve essere espressamente stabilito dalla legge. Il dubbio può nascere, invece, in relazione all'istituto della prescrizione, in vista appunto del principio che tutte le azioni sono prescrittibili onde, per affermare il concetto che l'azione di contestazione della legittimità può essere esercitata in ogni tempo, conviene, dal punto di vista pratico, far riferimento alla prescrizione e dichiarare senz'altro che tale azione è imprescrittibile. Il medesimo criterio è stato seguito in relazione agli articoli 249 e 263. DELLA FILIAZIONE ILLEGITTIMA E DELLA LEGITTIMAZIONE. Della filiazione illegittima.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 139

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 31 parole tolte, 67 parole aggiunte in 4 capoversi.

Se il tolto: titolare aggiunto: presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento tolto: della paternita' muore aggiunto: di paternita' sono morti senza averla promossa, ma prima che tolto: ne sia decorso il termine aggiunto: previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in tolto: sua vece:

tolto: 1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e aggiunto: loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumotolto: ; aggiunto: o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti.

tolto: 2) nel caso di morte del figlio,aggiunto: Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternita' e' morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendentitolto: ; il nuovo termine aggiunto: nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendentiaggiunto: .

aggiunto: Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art246 · fonte del testo

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