Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1974 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1972 dal

tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra orlando

Carmelo e Bastreri Enrico ed altro, iscritta al n. 305 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 279 del 25 ottobre 1972.

Visti gli atti di costituzione di orlando Carmelo e Bastreri

Enrico;

udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Teresa Maria Costa, per orlando Carmelo, e l'avv.

Enrico Bastreri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile per disconoscimento di paternità

vertente tra Carmelo orlando e l'avv. Enrico Bastreri, (curatore dei

minori Roberto, Fabrizio e Daniele orlando per decreto del tribunale di

Genova) nonché Venera Pupillo, coniuge di detto orlando, il tribunale

di Genova, con ordinanza 28 marzo 1972, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dell'art. 244 del codice civile, nella parte in cui

assoggetta al termine trimestrale di decadenza, decorrente dalla

nascita o dalla successiva conoscenza di essa, l'esercizio dell'azione

di disconoscimento di paternità per impotenza a generare.

Nel giudizio conseguito avanti questa Corte si sono costituiti

l'avv. Bastreri nella qualità e l'orlando. Non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Sia la difesa dei minori, sia

quella dell'Orlando hanno prodotto ariche memorie illustrative,

concludendo, rispettivamente, per la dichiarazione di infondatezza

della questione, così come prospettata dal giudice a quo, ovvero per

la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma

impugnata. Considerato in diritto :

1. - Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 244 del codice

civile che, nella otesi di impotenza a generare, fa decorrere dalla

nascita oppure dalla conoscenza di essa, il termine di decadenza per

l'esercizio della azione di disconoscimento di paternità, violerebbe

l'art. 24 della Costituzione perché il marito potrebbe venire a

conoscenza del suo stato di impotenza a generare dopo trascorso il

detto termine. Sarebbe inoltre incongruente tale decorrenza dal giorno

in cui si verifica una nascita, che escluderebbe erroneamente nel

marito ignaro il sospetto dell'impotenza e quindi il fondamento di una

azione giudiziaria di disconoscimento. E, si tratterebbe, per di più,

di un termine molto breve, durante il quale il marito non avrebbe "la

possibilità o l'occasione" di sottoporsi a eccezionali analisi per

accertare la sua - minorazione.

2. - In questa sede è stata riproposta la tesi interpretativa

della norma impugnata, (che escluderebbe la denunziata violazione del

principio costituzionale) secondo la quale il termine suindicato

dovrebbe intendersi decorra dalla conoscenza della illegittimità della

nascita, e cioè dalla conoscenza dello stato di impotenza a generare,

perché soltanto da quel momento il marito sa di non poter essere il

padre del nato dalla moglie. Al riguardo tuttavia la Corte rileva che,

poiché il giudice a quo ha correttamente respinto tale

interpretazione, la questione di legittimità costituzionale si pone

nei termini in cui viene prospettata dalla ordinanza.

3. - La questione non è fondata Anche se il legislatore ha

previsto tra i casi di disconoscimento della paternità l'impotenza a

generare, è tuttavia sempre viva e sentita la esigenza della certezza

giuridica dei rapporti familiari, in funzione della quale assume

particolare rilievo il favor legitimitatis. Ed a tale esigenza

rispondono la brevità del termine entro il quale può essere promossa

l'azione di disconoscimento di paternità, e la decorrenza del medesimo

da un fatto certo ed obiettivo quale è la nascita (o la conoscenza di

essa). Al contrario, la decorrenza da un evento (accertamento

dell'impotenza a generare) difficilmente controllabile significherebbe

in sostanza vanificare il termine, e dare la possibilità di esperire

in qualsiasi momento l'azione di disconoscimento di paternità.

Il limite fissato per l'esercizio del diritto non viola di certo

l'art. 24 della Costituzione perché non è precluso al legislatore di

differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alle

particolarità del rapporto da regolare; e, nel caso in esame appare

razionale che, nel contrasto fra l'interesse del singolo e quello

generale della tutela dei rapporti familiari, il legislatore abbia

inteso salvaguardare questi ultimi, attesa la loro ovvia preminenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 244 del codice civile, nella parte in cui assoggetta al

termine trimestrale di decadenza, decorrente dalla nascita o dalla

successiva conoscenza di essa, l'esercizio dell'azione di

disconoscimento di paternità per impotenza a generare, questione

sollevata dalla ordinanza del tribunale di Genova del 28 marzo 1972.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA-

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REA LE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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