Codice civile

Art. 2344 c.c. — Mancato pagamento delle quote

[1]Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione ((alla loro partecipazione)), per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione ((in mercati regolamentati)).

[2]Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

[3]Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

[4]Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il diritto di voto.

Testo vigente dal 29 febbraio 2004

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La procedura contro gli azionisti morosi è stata disciplinata (art. 2344) più adeguatamente di quanto non lo fosse nel codice di commercio. Si riconosce il diritto della società di far vendere le azioni per cui non vengano eseguiti i versamenti dovuti; ma si regola poi in modo più completo l'ipotesi che per le azioni stesse non si trovi un compratore, disponendosi in questo caso che esse, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte, riducendosi in misura corrispondente il capitale sociale. Per ovvi motivi si esclude poi dall'esercizio del diritto di voto l'azionista in mora coi versamenti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 952

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione tolto: della aggiunto: alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza … del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione tolto: nei aggiunto: in mercati regolamentati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2344 · fonte del testo

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