Codice civile

Art. 2464 c.c. — Conferimenti

[1]Il valore dei conferimenti non puo' essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

[2]Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

[3]Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

[4]Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato ((all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo)) almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. ((I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto)). Il versamento puo' essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio puo' in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

[5]Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

[6]Il conferimento puo' anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della societa'. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la societa'.

[7]Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

Testo vigente dal 23 agosto 2013

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Secondo queste direttive, è parso opportuno distaccare la società in accomandita per azioni dal tipo della società in accomandita semplice, che risponde ai bisogni di imprese di dimensioni più limitate, e considerarla come una società per azioni modificata, nella quale, rimanendo identici gli altri organi, il potere di gestione spetta agli amministratori permanenti, cui incombe, come contropartita della loro posizione preminente, una responsabilità illimitata, sebbene sussidiaria, per le obbligazioni sociali (art. 2462). Analogamente alla società per azioni e a quella a responsabilità limitata, la società in accomandita per azioni viene dotata della personalità giuridica; essa non ha una ragione sociale, ma una denominazione, e questa, pur dovendo contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, deve altresì contenere l'indicazione di società in accomandita per azioni (art. 2463). Alla società in accomandita per azioni si applicano tutte le norme sulla società per azioni che non siano incompatibili con le norme speciali rese necessarie dalla peculiare posizione degli accomandatari-amministratori (art. 2464). Le si applicheranno pertanto le norme proprie della società per azioni sulle modalità di costituzione, ivi comprese quelle sulla limitazione del capitale sociale ad un minimo di un milione di lire, e sull'omologazione dell'atto costitutivo da parte del tribunale; nonchè quelle sulle azioni, nelle quali deve essere suddiviso anche il capitale apportato dagli accomandatari, sull'assemblea, sul bilancio, sulle obbligazioni, sui sindaci, sulle modificazioni del capitale sociale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1001

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 23 agosto 2013. 3 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato tolto: presso una banca aggiunto: all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontareaggiunto: . I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Il versamento puo' essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2464 · fonte del testo

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