Codice civile

Art. 2189 c.c. — Modalità dell'iscrizione

[1]Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.

[2]Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticita' della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

[3]Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi puo' ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2189 · fonte del testo

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