Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. 24 settembre

1940, n. 1949; del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954; del D.L.L. 8

febbraio 1945, n. 75; del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142; del D.L.C.P.S.

13 maggio 1947, n. 493; del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59; della legge 22

novembre 1949, n. 861; della legge 14 aprile 1956, n. 307, contenenti

norme per l'accertamento, la determinazione e la riscossione dei

contributi unificati in agricoltura; nonché di alcune circolari del

Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, concernenti lo stesso

oggetto, promosso con ordinanza emessa il 19 agosto 1961 dal Pretore di

Torremaggiore nel procedimento civile vertente tra Antonucci Attilio e

l'Esattore comunale di Torremaggiore, iscritta al n. 176 del Registro

ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 287 del 18 novembre 1961.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con l'ordinanza segnata in epigrafe, emessa dal

Pretore di Torremaggiore dopo che la causa era stata trattata in

pubblica udienza ed assegnata a sentenza, è stata sollevata questione

di legittimità costituzionale dei suindicati atti aventi forza di

legge nonché di circolari e di decreti ministeriali, dei quali non è

stata denunziata specificamente alcuna disposizione, per contrasto con

gli articoli 2, 3 (in relazione agli artt. 70, 76 e 77), 41 (in

relazione agli artt. 42 e 44) e 76 della Costituzione, nonché con

l'art. 1920 del Codice civile e con l'art. 1 delle preleggi;

che nel giudizio di cui in epigrafe si è costituito il Presidente

del Consiglio dei Ministri con deduzioni depositate il 16 settembre

1961 e l'Esattore delle imposte di Torremaggiore con deduzioni

depositate il 25 settembre dello stesso anno;

Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli

artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, nonché dell'art. 5

del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, nella parte in cui consente di

lasciare sussistere il sistema dell'accertamento presuntivo; ha

dichiarato non fondate le questioni aventi per oggetto il D.L.L. 2

aprile 1946, n. 142, il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e l'art. 1

del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, previa dichiarazione di

inammissibilità, per la loro genericità, delle questioni di

legittimità costituzionale riflettenti il dedotto contrasto delle

leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n. 307, del D.L.L. 8

febbraio 1945, n. 75, del R.D. 29 settembre 1940, n. 1954, e del

D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, con gli artt. 2, 41, 42, 44 della

Costituzione; ha dichiarato ugualmente inammissibili le questioni

concernenti il contrasto delle disposizioni predette con gli artt. 1

delle disposizioni sulla legge in generale e 1920 del Codice civile,

nonché le questioni aventi per oggetto le circolari ministeriali;

che nella ordinanza in esame permane la stessa genericità delle

questioni rilevata con la citata sentenza che, per questo, le dichiara

inammissibili e permane ugualmente la invocazione di un giudizio di

legittimità costituzionale sopra norme che non hanno forza di legge o

in riferimento a norme che non hanno carattere costituzionale, mentre

le sole questioni non genericamente prospettate si identificano

sostanzialmente con quelle già esaminate dalla Corte con la suindicata

sentenza, che in parte le accolse dichiarando l'inefficacia di alcune

norme ed in parte le respinse dichiarando non fondate le relative

questioni;

che nella specie nessuna nuova apprezzabile ragione viene addotta,

tale da determinare la possibilità di un riesame delle questioni già

risolute con la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale delle norme relative ai contributi agricoli unificati

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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