Art. 158 c.c.
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[1]((La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
[2]Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli e' in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, puo' rifiutare allo stato l'omologazione)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 25 febbraio 1988
