Art. 187 c.c. — Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 60 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione della dote, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare i beni e le ragioni dotali, e neppure si possono ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie e con l'autorizzazione per decreto del tribunale, nei soli casi di necessita' o utilita' evidenteaggiunto: I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art187 · fonte del testo

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