Art. 145 c.c.
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[1]Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di se' e di somministrarle tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.
[2]La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 16 luglio 1970
