Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1967 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo

comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre

1966 dalla Corte di appello di Messina nel procedimento civile vertente

tra Aiello Orsola Aurelia e Nuccio Carlo, iscritta al n. 222 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 7 novembre 1967 la relazione

del Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - I coniugi Nuccio Carlo e Aiello Orsola Aurelia, dopo avere

contratto matrimonio nel 1946, nel successivo anno 1947 fecero

richiesta di separazione personale, allegando ognuno la colpa

dell'altro. Con sentenza del tribunale di Palermo nell'agosto 1948 la

domanda venne rigettata, essendosi ritenuto non sussistenti le

condizioni necessarie per pronunciare la separazione, e venne imposto

al marito di corrispondere alla moglie, finché non fosse stata

ripristinata la convivenza, l'assegno mensile di lire cinquemila.

Proposto appello principale dal marito ed incidentale dalla moglie, la

Corte di Palermo, con sentenza 24 dicembre 1956, ebbe a ribadire

l'obbligo della coabitazione, elevando l'assegno a carico del marito a

lire 10.000, a far tempo dal 1 giugno 1956. Con citazione del 17

ottobre 1964 la Aiello, assumendo che dopo il 1956 le condizioni

economiche del consorte erano migliorate, richiese che fosse disposta

una congrua elevazione della misura dell'assegno, e il tribunale di

Messina, con sentenza 6 luglio 1965, in accoglimento della istanza,

condannava il convenuto alla corresponsione di lire 25.000 mensili. In

sede di appello proposto dall'attrice, che allegava l'esiguità

dell'aumento, cui si aggiungeva altro incidentale del marito, che

lamentava invece l'eccessività dell'onere impostogli, costui sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma,

del Codice civile, perché contrastante con il principio di eguaglianza

sancito dall'art. 29, secondo comma, della costituzione.

La Corte di appello di Messina, fatto richiamo alla sentenza di

questa Corte n. 46 del 1966, ha ritenuto che non possa ritenersi

manifestamente infondata l'eccepita violazione degli artt. 3 e 29 che

ordina il matrimonio sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,

apparendo con esso contrastante la disposizione dello art. 145, primo

comma, del Codice civile, nella parte in cui prevede che il marito

debba somministrare alla moglie tutto ciò che le è necessario pei

bisogni della vita in relazione alle proprie sostanze, senza consentire

che si tenga conto dei redditi della medesima.

Con ordinanza del 13 ottobre 1966 la Corte, disposta la

sospensione del giudizio in corso, trasmetteva gli atti alla Corte

costituzionale.

L'ordinanza debitamente comunicata e notificata è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1967 n. 12. Nessuna delle parti

si è costituita avanti alla Corte, che pertanto ha proceduto alla

decisione della causa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Questa Corte, con sua sentenza n. 46 del 1966, in accoglimento

della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale

di La Spezia, e nei termini in cui essa era stata proposta, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma,

del Codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in

regime di separazione consensuale, l'obbligo di somministrare alla

moglie quanto sia necessario ai bisogni di lei, senza considerazione

delle sue condizioni economiche. In quell'occasione la Corte ha messo

in rilievo come dovesse rimanere del tutto impregiudicata la questione

relativa alla diversità della disciplina dei rapporti patrimoniali fra

coniugi conviventi, quale emerge dall'art. 145 del Codice civile. Tale

articolo, infatti, non era stato allora denunciato, e non veniva

direttamente in considerazione, dato che esso, secondo sarà appresso

chiarito, regola i rapporti patrimoniali fra coniugi conviventi, e

soltanto in via indiretta, in virtù cioè del richiamo ai "diritti

inerenti alla qualità di coniuge, non incompatibili con lo stato di

separazione" effettuato dal predetto articolo 156, primo comma

(collocato nel successivo capo V del titolo VI, del Codice civile,

intitolato appunto allo stato di separazione) è riferibile ai rapporti

patrimoniali fra i coniugi legalmente o consensualmente separati.

L'ordinanza della Corte di appello di Messina denuncia ora il primo

comma dell'art. 145 con riferimento al secondo, in una fattispecie

riguardante coniugi separati di fatto, poiché come emerge dalla

precedente esposizione, il giudice ha accertato l'insussistenza delle

colpe denunciate rispettivamente dalle due parti, nonché la mancanza

dell'accordo necessario alla separazione per mutuo consenso. La

situazione in parola non forma oggetto di specifica previsione

normativa, e la mancata osservanza dell'obbligo della convivenza che in

essa si verifica non è determinata da nessuna delle cause che possono

dar luogo ad uno stato di separazione giuridicamente rilevante, come

quelle previste dagli artt. 156, secondo e quarto comma, e 158, o

dall'art. 126, riguardante la separazione temporanea. Ne discende che,

finché la separazione di fatto perdura, rimangono immutati gli

obblighi ed i diritti derivanti dal matrimonio (la fedeltà, il

mantenimento, l'assistenza, l'obbligo per la moglie di conservare il

domicilio - come si argomenta a contrario dall'art. 45 - nonché il

cognome del marito), mentre il dovere della convivenza deve

considerarsi solamente sospeso, e conseguentemente ammettersi (secondo

l'opinione da ritenere più esatta) la facoltà di ognuno dei coniugi

di richiederne il ripristino, salvo le conseguenze derivabili

dall'eventuale ingiustificato rifiuto dell'altro ad effettuarlo.

Pertanto, non sussistendo alcun elemento giuridicamente rilevante atto

a differenziare la situazione stessa da quella che caratterizza il

rapporto matrimoniale, qual'è regolato dall'art. 143, la sua

disciplina deve, per quanto riguarda in particolare i rapporti

patrimoniali, ricondursi in tutto all'art. 145.

Passando ora all'esame della censura rivolta a quest'ultimo, si

rende necessario precisare preliminarmente come non sia da aderirea

quella interpretazione di tale articolo (proposta da una parte della

dottrina, ma non accolta dalla giurisprudenza) secondo cui esso non

disporrebbe effettivamente la diversità di trattamento che la sua

formulazione letterale farebbe supporre, e ciò perché non sembrano

probanti gli argomenti che l'opinione menzionata crede potere desumere

dal sistema. Così è da ritenere della deduzione tratta dall'art. 211,

secondo cui la moglie (in mancanza di convenzioni) contribuisce ai pesi

del matrimonio nella misura stabilita dall'art. 148. Infatti tale

generico riferimento ai pesi del matrimonio da parte di una

disposizione inserita nel capo VI, rivolto essenzialmente a regolare i

rapporti patrimoniali familiari di carattere convenzionale, non può

ritenersi innovativo delle specifiche determinazioni e differenziazioni

dei singoli pesi, quali risultano dalle norme contenute nel precedente

capo IV, intitolato ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio. Il

che risulta anche comprovato dall'espresso rinvio che l'art. 160 fa ai

principi consacrati negli artt. 144 e 145, nonché dall'altro che nello

stesso senso è operato dall'art. 207. Analogamente non fondato appare

un secondo argomento che si vuole ricavare dall'art. 146, pel fatto

che, qualificando esso l'obbligo imposto a carico del marito con lo

stesso termine di "mantenimento" adoperato nell'articolo precedente per

designare quello gravante sulla moglie, avrebbe inteso interpretare

autenticamente la dizione del precedente art. 145, pareggiando fra loro

le due specie di prestazioni. Non sembra che l'espressione ora

menzionata riveli l'intento di modificare, o anche solo di precisare il

significato desumibile dalla lettera del primo comma dell'articolo

precedente, di per sé tanto univoco da non abbisognare di

interpretazione, costituendo essa invece non altro che la riproduzione,

in forma ellittica, della formula impiegata nel primo comma dell'art.

145. Si può aggiungere che, anche a ritenere diversamente, nel senso

di ragguagliare l'ammontare delle prestazioni imposte alla moglie al

criterio proporzionale del primo comma predetto, sarebbe eliminata la

diversità degli obblighi fra i due coniugi in ordine al quantum, ma

permarrebbe sempre quella relativa all'an, data la condizione, cui

viene subordinato il dovere della moglie, della mancanza nel marito di

mezzi sufficienti: condizione dalla quale è invece esente l'altro del

marito, tenuto ad adempierlo in ogni caso, quali che siano le

condizioni economiche della moglie (come costantemente ritiene la

giurisprudenza del supremo collegio).

Pertanto l'art. 145, lungi dal doversi ritenere inapplicabile al

caso dei coniugi conviventi (come vorrebbero coloro che, muovendo dalle

argomentazioni ora riferite, ne limitano la effettiva funzione alla

disciplina del regime di separazione legale o convenzionale), trova

attuazione solo per costoro.

La Corte ritiene che la disposizione denunciata non contrasti con

la costituzione poiché la diversità della distribuzione degli oneri

fra i due coniugi trova fondamento nella diversa posizione che il

vigente Codice di diritto privato, ritenendola necessaria ad assicurare

l'unità della famiglia, conferisce loro e che si concreta

nell'attribuire al marito (oltre che l'esclusività dell'esercizio

della "patria potestà" sui figli) la titolarità di una "potestà

maritale", alla quale connette una ampia serie di particolari poteri,

tali da porlo in posizione di preminenza sulla moglie. A siffatta

preminenza si accompagna poi anche l'affievolimento delle sue

responsabilità per l'inadempimento di qualcuno degli obblighi

derivanti dallo stato matrimoniale, come nel caso considerato

dall'ultimo comma dell'art. 151 del Codice civile.

Appare chiaro che nel sistema del Codice i particolari doveri

imposti al marito, quali sono quello della "protezione" della moglie e

l'altro, del quale si controverte, della somministrazione ad essa di

tutto quanto le è necessario per la soddisfazione di ogni suo bisogno,

senza riguardo alle sostanze di lei, sono da valutare nel rapporto in

cui si trovano di necessaria correlazione con la situazione di

vantaggio a lui conferita, sicché, ferma rimanendo quest'ultima,

nessuna attenuazione potrebbe apportarsi negli obblighi, venendo

altrimenti meno l'equilibrio voluto costituire nei rapporti reciproci.

Può convenirsi nell'opinione che considera il sistema del Codice

non aderente in ogni sua parte allo spirito informatore della

sopravvenuta costituzione repubblicana, la quale ha tenuto conto della

trasformazione verificatasi nella posizione della donna nella moderna

società. Sull'esigenza di una sollecita adeguazione del sistema al

nuovo ordine sociale la Corte ha ripetutamente richiamato l'attenzione

del legislatore (v. sentenze n. 101 del 1965, nn. 49 e 71 del 1966)

senza tuttavia che abbia ritenuto possibile farne decadere singole

disposizioni, per l'incertezza che ne sarebbe derivata, data l'intima

connessione che le lega fra loro e ne fa un tutto unitario.

Dovendosi pertanto ritenere, sulla base delle precedenti

considerazioni, giustificata, ai sensi del secondo comma dell'art. 29,

la disparrà di trattamento giuridico stabilita dall'art. 145 del

Codice civile, è da dichiarare non fondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza della Corte di

appetto di Messina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 145, primo comma, del codice civile, in riferimento al

secondo comma dello stesso articolo, e con riguardo agli artt. 3, primo

comma, e 29, secondo comma, della costituzione, sollevata

dall'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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