Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 355/1983

    Altra decisione
    21 dicembre 1983

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui attribuisce alla donna che si marita ad un cittadino la cittadinanza italiana, per il solo effetto del matrimonio e senza conferire alcuna rilevanza alla volontà dell'interessata, e 143 ter cod. civ., il quale dispone che la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio è entrata infatti in vigore la legge 21 aprile 1983, n. 123, i cui artt. 1 e 3, parificando la condizione dell'uomo e quella della donna, stabiliscono che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene, non più automaticamente, ma a seguito di istanza dell'interessata, mentre l'art. 7 consente alla donna che, per effetto del matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza italiana, di rinunciarvi entro due anni. Di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo - così come disposto per la stessa Corte costituzionale in ordine ad analoga questione proposta d'ufficio - proceda al riesame della rilevanza tenendo conto della sopravvenuta normativa. - O. n. 354/1983.

    Art. 143-ter c.c. · Art. 3 cost. · Art. 10 Sulla cittadinanza italiana · Art. 1 Disposizioni in materia di cittadinanza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 258/1982

    Questione infondata
    31 dicembre 1982

    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede che la donna straniera che si marita con il cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, in riferimento agli artt. 2, 3, 22 e 29 della…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 22 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 agosto 1992

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 16 agosto 1992. 29 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art143ter · fonte del testo

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