[1]di forma

[2]1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese e' valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso. 2. Un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti e' valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge di uno di questi paesi. 3. Quando il contratto e' concluso da un rappresentante, il paese in cui il rappresentante agisce e' quello che deve essere preso in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere e' valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che regola o regolerebbe la sostanza del contratto in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui detto atto e' compiuto. 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai contratti cui si applica l'articolo 5, conclusi nelle circostanze enunciate nell'articolo 5, paragrafo 2. La forma di questi contratti e' regolata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale. 6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto che ha per oggetto un diritto reale su un immobile o un diritto di utilizzazione di un immobile e' sottoposto alle regole imperative di forma della legge del paese in cui l'immobile e' situato sempreche', secondo questa legge, esse si applichino indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla legge che ne regola la sostanza.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;975~art9 · fonte del testo

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