Codice civile

Art. 1510 c.c. — Luogo della consegna

[1]In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.

[2]Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 465/1992

    Questione infondata
    19 novembre 1992

    La regola stabilita, riguardo al contratto di vendita con trasporto, dall'art. 1510, secondo comma, cod. civ., del trasferimento del rischio, in mancanza di uso contrario o di diversa pattuizione tra le parti, dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore, risulta coerente con la più generale disposizione (artt. 1510, primo comma, e 1182, secondo comma, cod. civ.), secondo la quale la consegna della cosa deve avvenire nel luogo ove questa si trovava al momento della vendita ovvero presso il domicilio del venditore, e risponde altresì a un principio delle Convenzioni in materia di vendita internazionale ratificate con le leggi 21 giugno 1971, n. 816, e 11 dicembre 1985, n. 765. È perciò ragionevole che il trasporto della merce si consideri effettuato nell'interesse, e quindi a rischio, del compratore, il quale può anche indicare a quale vettore o spedizioniere la merce debba essere rimessa. Ne', d'altra parte, può essere utilmente invocato, quale elemento di comparazione, il principio della responsabilità del debitore che nell'adempimento si avvale dell'opera di terzi (art. 1228 cod. civ.). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ.).

    Art. 1510 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Disposizioni generali. La sistemazione organica di tutte le norme concernenti la vendita di cose mobili ha consentito di porre alcuni importanti principii generali. Alcuni di essi si sono ottenuti generalizzando talune regole del codice di commercio; così nell'art. 1510 circa la determinazione del luogo di consegna e la possibilità, nella vendita di cose da trasportarsi da un luogo ad un altro, di liberarsi dall'obbligo della consegna mediante rimessione della cosa al vettore o allo spedizioniere; così negli articoli 1513 a 1516 concernenti l'accertamento dei vizi della cosa, il deposito di essa e l'esecuzione coattiva. Le altre regole generali riguardano la garanzia per il buon funzionamento della cosa venduta (art. 1512), la risoluzione di diritto (art. 1517), la determinazione in via normale dell'ammontare del risarcimento (articolo 1518), la restituzione di cose non pagate (art. 1519). La garanzia per il buon funzionamento della cosa venduta, di frequente applicazione pratica per i macchinari e le altre cose simili, ha origine convenzionale o usuale (art. 1512). Essa opera, come la redibitoria per i vizi non riconoscibili e la risoluzione per i difetti di qualità, con il doppio giuoco di un termine di decadenza per la denuncia del difetto di funzionamento e di un termine di prescrizione per l'esercizio della azione. Ma non è in potere del compratore di scegliere la via dell'azione in risoluzione, se è possibile la sostituzione o la riparazione della cosa. Questa sostituzione o questa riparazione sarà ordinata dal giudice entro un termine conveniente se il venditore la offra; e semprechè l'uno o l'altro provvedimento sia giustificato dalle circostanze, apprezzate anche con riferimento all'economia del contratto. La risoluzione di diritto (art. 1517) è regolata mercè la fusione dell'art. 67 cod. comm., a carattere generale, con l'art. 1512 cod. civ. del 1865, che considerava esclusivamente la risoluzione a favore del venditore. La determinazione del risarcimento è stata affidata ad un criterio normale solo nelle vendite di cose che hanno un prezzo corrente; allo scopo di conseguire un risultato pronto e sicuro (art. 1518). L'art. 1519 segue la via tracciata dal vecchio codice civile nell'art. 1513, che è stato corretto in quanto qualificava azione di rivendicazione quella che è una vera e propria azione di restituzione. La proponibilità della relativa istanza ha trovato nuovo limite nel caso in cui le cose vendute siano state pignorate o sequestrate da creditori di buona fede.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 672

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1510 · fonte del testo

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