La regola stabilita, riguardo al contratto di vendita con trasporto, dall'art. 1510, secondo comma, cod. civ., del trasferimento del rischio, in mancanza di uso contrario o di diversa pattuizione tra le parti, dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore, risulta coerente con la più generale disposizione (artt. 1510, primo comma, e 1182, secondo comma, cod. civ.), secondo la quale la consegna della cosa deve avvenire nel luogo ove questa si trovava al momento della vendita ovvero presso il domicilio del venditore, e risponde altresì a un principio delle Convenzioni in materia di vendita internazionale ratificate con le leggi 21 giugno 1971, n. 816, e 11 dicembre 1985, n. 765. È perciò ragionevole che il trasporto della merce si consideri effettuato nell'interesse, e quindi a rischio, del compratore, il quale può anche indicare a quale vettore o spedizioniere la merce debba essere rimessa. Ne', d'altra parte, può essere utilmente invocato, quale elemento di comparazione, il principio della responsabilità del debitore che nell'adempimento si avvale dell'opera di terzi (art. 1228 cod. civ.). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ.).
Art. 1510 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.