Art. 1080 c.c. — Presa d'acqua continua
Il diritto alla presa d'acqua continua si puo' esercitare in ogni istante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il diritto alla presa d'acqua continua si puo' esercitare in ogni istante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In un capo autonomo, costituito da un unico articolo (1079), riceve disciplina legislativa l'azione tipica a tutela delle servitù (actio confessoria). È colmata così una lacuna del codice del 1865, che di tale azione non faceva parola. Nello stesso articolo si menzionano inoltre i provvedimenti consequenziali di tutela che il titolare della servitù può invocare, ove della servitù sia accertata l'esistenza. DI ALCUNE SERVITÙ IN MATERIA DI ACQUE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 514
Ho raccolto in un capo, che può quasi considerarsi come un'appendice del titolo delle servitù, numerose norme del codice del 1865 concernenti alcune servitù in materia di acque. Diviso il capo in due sezioni, ho ricondotto nella prima (articoli 1080-1093) quelle norme del codice anteriore che si riferiscono alla servita di presa o di derivazione di acqua (articoli 620-628, 642, 649, 651-652), nella seconda (articoli 1094-1099) quelle che si riferiscono alla servitù degli scoli e degli avanzi di acqua (articoli 637-638, 653-656). La disciplina della materia è rimasta quasi inalterata: gli emendamenti apportati alle norme del codice del 1865 hanno prevalentemente carattere formale. È tuttavia da notare, in tema di servitù di presa o di derivazione di acqua, che, riproducendo (art. 1092, secondo comma) la norma dell'art. 652, primo comma, del codice anteriore, secondo cui tra i diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente, ho creduto opportuno disporre, nell'interesse generale della produzione agricola o industriale, che l'autorità giudiziaria possa nondimeno, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è destinata. È da rilevare inoltre, in tema di servitù degli scoli e degli avanzi di acqua, che l'art. 1095 non riproduce integralmente il secondo comma dell'art. 637 del codice del 1865, il quale stabiliva che, quando il modo di acquisto della servitù anzidetta fosse l'usucapione, questa non aveva inizio se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avesse fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e a condurre gli scoli a proprio vantaggio, ovvero dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avesse cominciato o continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione del proprietario del fondo servente. Ho eliminato quest'ultima parte del comma su riferito, giacchè la riproduzione di essa sarebbe apparsa quale una deroga non giustificata alla norma generale della non usucapibilità delle servitù non apparenti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 515
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1080 · fonte del testo
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