Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi, 1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata dal Tribunale di Ravenna e dalla Commissione tributaria di 1° grado di Gorizia; 2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, 42 e 61 del…
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo…
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 42, 46, 56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 16 al 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, non prevedendo come obbligatoria la notifica degli avvisi di accertamento agli imputati falliti, non consentono a questi ultimi la possibilità di contestarne il contenuto in sede di contenzioso amministrativo, dacché la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento d'imposta definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali con la conseguenza che le norme denunciate, indipendentemente dalla relativa pronuncia di annullamento non si prestano più a ricevere le applicazioni ipotizzate dai giudici a quibus. - S. n. 88/1982.
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 43 fallimento · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 42 e 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernenti gli accertamenti tributari definitivi che possono costituire il presupposto di fatto vincolante per il giudice in caso di responsabilità penale del contribuente, in quanto l'ordinanza di rimessione non motiva in ordine alla pregiudizialità della questione, ne' precisa quali ipotesi di responsabilità penale ricorressero nel caso in esame. Va comunque considerato che la Corte, con sentenza n. 88/82, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento tributario, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati previsti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette.
Art. 24 cost. · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 61 Accertamento imposte sui redditi · Art. 60 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1989 al 1 gennaio 2027. 225 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il contribuente puo' ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. La nullita' dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo. Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: "La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture Stesse o in contrasto con le loro risultanze".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200
Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha disposto (con l'art. 130, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art61 · fonte del testo
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