Art. 69-viciesnovies — Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( (articolo 15, comma 1, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218))).
[2]1. ((Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 346, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e negli articoli 42, 43, 47 e 48 del presente testo unico, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.)) 2. ((La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella nota I) all'articolo 1, parte prima, della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e nell'articolo 173, comma 1, del medesimo testo unico.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
