Art. 27 — Ritenuta sui dividendi

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Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata, comprese quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'ammontare della ritenuta e' detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alla societa' l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di distribuzione di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote si considera utile distribuito l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a capitale. Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati nello art. 45 del decreto indicato nel precedente comma. La ritenuta e' operata nella misura del trenta per cento e a titolo d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, a societa' o enti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, esenti da tale imposta e a societa' o enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche sugli utili di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 10 maggio 1993

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 27, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17741/2025

    1 luglio 2025

    "TUIR") - Individuazione - Computo delle azioni detenute in nuda proprietà - Necessità - Applicazione della maggiore aliquota - Limite del reddito effettivamente percepito - Sussistenza. In tema di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche titolari di azioni e/o quote societarie, ai fini della valutazione della natura "qualificata" della partecipazione in una società di capitali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 ("ratione temporis" vigente, che richiama l'art. 67, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986), devono essere prese in considerazione anche le azioni detenute in nuda proprietà, previa valutazione delle stesse e sommatoria del relativo valore a quello delle azioni eventualmente detenute in piena proprietà, fermo restando che l'aliquota maggiorata (40%) va applicata solo sul reddito effettivamente percepito dal contribuente, comprensivo dei dividendi riscossi in relazione alle quote detenute in piena proprietà.

    Art. 27 · Art. 67 t.u.i.r.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 337 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/1986

    Questione infondata
    28 gennaio 1986

    riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nonché degli artt. 27, 28 e 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sollevate dalla Commissione Tributaria di I grado di Como rispettivamente con ordd. 6 luglio 1978 (n. 608/78) e 16 ottobre 1978 (n. 639/78). Così deciso in Roma, nella sede della Cort…

    Art. 12 Accertamento imposte sui redditi · Art. 27 Accertamento imposte sui redditi · Art. 28 d.P.R. 633/1972 · Art. 29 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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  19. 25 novembre 2001 — 1 gennaio 2004per 2 anni
  20. 1 giugno 2000 — 25 novembre 2001per un anno
  21. 15 gennaio 2000 — 1 giugno 2000per 5 mesi
  22. 1 luglio 1998 — 15 gennaio 2000per un anno
  23. 10 maggio 1993 — 1 luglio 1998per 5 anni
  24. 16 ottobre 1973 — 10 maggio 1993testo originarioper 20 anni

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art27 · fonte del testo

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