Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1978

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/01/1978 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Sicilia, notificato il 25 giugno 1976, depositato in cancelleria il 1

luglio successivo ed iscritto al n. 29 del registro 1976, per conflitto

di attribuzione sorto a seguito del telegramma del Ministero delle

finanze del 29 marzo 1976, n. 15/01627 concernente il versamento delle

ritenute alla fonte relative all'imposta sul reddito delle persone

fisiche e giuridiche, effettuate dalle aziende di credito operanti in

Sicilia, a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e

dell'ultimo comma dell'art. 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice

relatore Guido Astuti;

uditi l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 25 giugno 1976 la Regione siciliana

proponeva ricorso per conflitto di attribuzione avverso il telegramma

29 marzo 1976, n. 15/01627 del Ministero delle finanze, con cui si era

precisato l'obbligo del versamento alla Tesoreria dello Stato, ai sensi

dell'art. 3, secondo comma lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

602, delle ritenute operate dalle aziende di credito all'atto della

corresponsione degli utili riscossi sui titoli esteri, secondo quanto

previsto dall'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Il telegramma impugnato avrebbe invaso la sfera delle attribuzioni

regionali in tema di imposte riscosse nel territorio della Regione,

come fissato negli artt. 20, 36 e 43 dello Statuto e 2 e 8 delle norme

di attuazione dello Statuto stesso in materia finanziaria.

Inoltre, avendo l'Assessore alle finanze regionali già disposto,

con circolare n. 3410 dell'8 gennaio 1976, che le aziende di credito

aventi sede legale o amministrazione centrale in Sicilia provvedessero

al versamento delle ritenute alla Cassa regionale, il Ministero non

avrebbe potuto disporre diversamente, ma solo sollevare conflitto di

attribuzione.

Si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri affermando la

inammissibilità del ricorso, siccome proposto fuori termine e,

comunque, la non autonomia dell'atto impugnato, meramente

interpretativo della normativa esistente.

Il ricorso sarebbe comunque infondato avendo il telegramma

impugnato riferimento solo alla riscossione del tributo, senza

contestare la spettanza regionale dello stesso. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione siciliana ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

relazione al telegramma del Ministro per le finanze in data 29 marzo

1976, n. 15/01627, con il quale, in contrasto con le disposizioni

emanate dall'Assessore regionale per le finanze con circolare 8 gennaio

1976, è stato precisato che le ritenute effettuate dalla Banca

d'Italia e dalle aziende di credito operanti in Sicilia sopra gli utili

corrisposti agli aventi diritto sui titoli esteri, esclusi i titoli

obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del

d.l. 6 giugno 1956, n. 476, a norma dell'art. 11 della legge 29

dicembre 1962, n. 1745, e dell'art. 27, ultimo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, debbono essere versate alle Tesorerie

provinciali dello Stato, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lett. b),

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anziché agli Uffici provinciali

della Cassa regionale. La Regione assume che con detto telegramma è

stato invaso l'ambito della sua competenza, con violazione degli artt.

20, 36 e 43 dello Statuto speciale e degli artt. 2 e 8 delle relative

norme di attuazione emanate con d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché degli

artt. 113 e 134 Cost. e degli artt. 39 e 40 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, in relazione ai principi enunciati dagli artt. 4 e 5 della legge

20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

2. - Al ricorso resiste il Presidente del Consiglio dei ministri,

che ne ha eccepito la inammissibilità, perché tardivamente proposto

dopo la scadenza del termine di legge, e perché il telegramma

ministeriale non conterrebbe alcun provvedimento, limitandosi a fornire

precisazioni circa l'interpretazione delle richiamate norme di legge,

cosicché il ricorso si convertirebbe in una impugnazione diretta di

quelle norme, anch'essa tardiva e inammissibile. Nel merito il ricorso

sarebbe comunque infondato, in quanto le norme emanate dallo Stato non

escludono in alcun modo la spettanza alla Regione del tributo, ma

concernono esclusivamente le modalità della sua riscossione, senza con

ciò attentare al potere regionale di riscossione diretta. Il disposto

dell'art. 3, ultimo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

602, emanato in sede di riforma generale del sistema tributario, non

comporta lesione della sfera di autonomia della Regione, e quand'anche

richiedesse norme di coordinamento con la speciale disciplina delle

entrate tributarie della Regione siciliana, a ciò non potrebbe

certamente provvedere l'Assessore regionale per le finanze con proprie

autonome istruzioni, contrastanti con la legge dello Stato.

3. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva

notificazione è fondata: il telegramma ministeriale del 29 marzo 1976,

n. 15/01627 risulta pervenuto al competente Assessorato per le finanze

della Regione siciliana in data 30 marzo 1976, e protocollato il 31

marzo al n. 13626; mentre il ricorso, in data 24 giugno 1976, è stato

notificato il 25 giugno.

La difesa della Regione sostiene che l'Assessore, dopo aver

replicato al telegramma ministeriale con proprio telegramma 2 aprile

1976, n. 13626, non avendo ottenuto soddisfazione, aveva invitato la

Presidenza della Regione a proporre ricorso, con rapporto in data 22

aprile, che dagli atti prodotti in giudizio risulta pervenuto alla

segreteria della Giunta il 26 aprile e all'ufficio legislativo e legale

il 27 dello stesso mese. Ma questa tesi difensiva non può essere

accolta: il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso,

stabilito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorre dalla

notificazione o dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, e tale

conoscenza non può non ritenersi verificata con la consegna del

telegramma ministeriale agli uffici dell'Assessore regionale per le

finanze, che ad esso replicò in data 2 aprile; né può ammettersi,

d'altra parte, che la tardiva comunicazione fatta dall'Assessore alla

Presidenza della Regione, con l'invito a ricorrere, possa costituire

evento idoneo a spostare la decorrenza del relativo termine,

giustificando la notificazione dell'atto dopo quasi tre mesi.

Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile per tardività, e

l'accoglimento di questa eccezione assorbe l'esame dell'altro profilo

di inammissibilità prospettato dall'Avvocatura dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dalla Regione siciliana contro lo Stato, in relazione al

telegramma del Ministro per le finanze 29 marzo 1976, n. 15/01627.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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