Art. 27 — Ritenuta sui dividendi

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Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del medesimo testo unico, ((...)). In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonche' ai fondi indicati nel comma 1, e' operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei confronti dei fondi. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non e' operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 66 Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505

66

con decorrenza dal 1 luglio 2000

Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505 ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio 2000."

Testo in vigore dal 25 novembre 2001 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 27, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17741/2025

    1 luglio 2025

    "TUIR") - Individuazione - Computo delle azioni detenute in nuda proprietà - Necessità - Applicazione della maggiore aliquota - Limite del reddito effettivamente percepito - Sussistenza. In tema di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche titolari di azioni e/o quote societarie, ai fini della valutazione della natura "qualificata" della partecipazione in una società di capitali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 ("ratione temporis" vigente, che richiama l'art. 67, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986), devono essere prese in considerazione anche le azioni detenute in nuda proprietà, previa valutazione delle stesse e sommatoria del relativo valore a quello delle azioni eventualmente detenute in piena proprietà, fermo restando che l'aliquota maggiorata (40%) va applicata solo sul reddito effettivamente percepito dal contribuente, comprensivo dei dividendi riscossi in relazione alle quote detenute in piena proprietà.

    Art. 27 · Art. 67 t.u.i.r.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 337 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

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  6. 1 gennaio 2021 — 23 agosto 2022per un anno
  7. 12 gennaio 2019 — 1 gennaio 2021per un anno
  8. 1 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  9. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2018per 2 anni
  10. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 3 mesi
  11. 24 aprile 2014 — 7 ottobre 2015per un anno
  12. 1 gennaio 2012 — 24 aprile 2014per 2 anni
  13. 17 settembre 2011 — 1 gennaio 2012per 4 mesi
  14. 29 luglio 2009 — 17 settembre 2011per 2 anni
  15. 1 gennaio 2008 — 29 luglio 2009per un anno
  16. 2 dicembre 2005 — 1 gennaio 2008per 2 anni
  17. 26 luglio 2005 — 2 dicembre 2005per 4 mesi
  18. 1 gennaio 2004 — 26 luglio 2005per un anno
  19. 25 novembre 2001 — 1 gennaio 2004per 2 anni
  20. 1 giugno 2000 — 25 novembre 2001per un anno
  21. 15 gennaio 2000 — 1 giugno 2000per 5 mesi
  22. 1 luglio 1998 — 15 gennaio 2000per un anno
  23. 10 maggio 1993 — 1 luglio 1998per 5 anni
  24. 16 ottobre 1973 — 10 maggio 1993testo originarioper 20 anni

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2000 al 25 novembre 2001. 20 parole tolte.

… 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del medesimo testo unico, tolto: nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a... tolto: fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art27 · fonte del testo

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