((La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque e del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10)). L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate. Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. ((Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2 e quelle degli articoli 3 e 10)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 aprile 1964, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11 della legge 20 dicembre 1962, numero 1745, e l'azionista puo' esigere gli utili, in deroga all'art. 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1715". La L. 12 aprile 1964, n. 191, di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."

Testo vigente dal 22 febbraio 1967

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1964 al 22 febbraio 1967. 22 parole tolte, 42 parole aggiunte.

La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, tolto: ad esclusione dei titoli aggiunto: esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, tolto: devono operare una ritenuta nella misura del 15 per cento aggiunto: convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque e del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10. L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro … attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. Si applicano le disposizioni tolto: degli articoli 2, secondo comma, e 3 aggiunto: del terzo comma dell'articolo 2 e quelle degli articoli 3 e 10.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art11 · fonte del testo

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