Art. 25 — Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

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I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del tredici per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta e' elevata al quindici per cento per le indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente vengono corrisposti a soggetti residenti all'estero la ritenuta deve essere operata nella misura del venti per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero, tranne quelle di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 49 del decreto indicato nel primo comma, ed i compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di enti e societa' non residenti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a ((L. 50.000)) corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi. 12a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 febbraio 1980, n.31

12a

La L. 29 febbraio 1980, n.31 ha disposto (con l'art. 4 comma 2) che "La disposizione di cui al comma precedente si applica ai compensi corrisposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 1 marzo 1980 al 31 dicembre 1980

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 25, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 mesi
  3. 1 gennaio 2015 — 1 gennaio 2026per 11 anni
  4. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2015per 8 anni
  5. 26 luglio 2005 — 12 agosto 2006per un anno
  6. 10 dicembre 2000 — 26 luglio 2005per 5 anni
  7. 1 gennaio 1998 — 10 dicembre 2000per 3 anni
  8. 2 marzo 1997 — 1 gennaio 1998per 10 mesi
  9. 2 marzo 1989 — 2 marzo 1997per 8 anni
  10. 30 settembre 1982 — 2 marzo 1989per 6 anni
  11. 31 dicembre 1980 — 30 settembre 1982per un anno
  12. 1 marzo 1980 — 31 dicembre 1980per 10 mesi
  13. 17 aprile 1977 — 1 marzo 1980per 3 anni
  14. 16 ottobre 1973 — 17 aprile 1977testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1980

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1977 al 1 marzo 1980. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. tolto: 20 aggiunto: 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 febbraio 1980, n.31

    La L. 29 febbraio 1980, n.31 ha disposto (con l'art. 4 comma 2) che "La disposizione di cui al comma precedente si applica ai compensi corrisposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art25 · fonte del testo

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