Art. 1 — Dichiarazione dei soggetti passivi

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Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche, in mancanza di redditi. La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. ((La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.)) Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

  • a)le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
  • b)le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;
  • b-bis)le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi;
  • c)le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
  • d)i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, ((certificati dall'ultimo sostituto di imposta)), che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalita' previste dall'articolo 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della ((destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione));
  • e)i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili. ((e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis, con le modalita' previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.)) Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. ((Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi.)) Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione latta da uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1976, n. 191), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non e' soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche' per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, e' tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perche' possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati".

D.P.R. 24 dicembre 1976, n.920

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Il D.P.R. 24 dicembre 1976, n.920, ha disposto (con l'art. 4 comma 6) che "Le disposizioni concernenti gli articoli 1 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente alle dichiarazioni da presentare a decorrere da tale data".

Testo in vigore dal 31 luglio 1994 al 1 gennaio 1996

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 36/1981

    Questione infondata
    26 febbraio 1981

    È manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53, 76 e 77 Cost., degli artt. 4, primo comma, lett. a d.P.R. 29.9.1973 n.597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29.9.1973 n.600, nella parte in cui stabiliscono che soggetto passivo del tributo sia solo il marito, ed impongono conseguentemente a quest'ultimo l'obbligo di dichiarare come propri i redditi della moglie, trattandosi di norma gia` dichiarata illegittima con sentenza n.179 del 1976. - cfr. S. n. 179/1976

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2000 — 1 gennaio 2027in vigoreper 27 anni
  3. 18 maggio 1999 — 1 gennaio 2000per 8 mesi
  4. 1 gennaio 1998 — 18 maggio 1999per un anno
  5. 1 gennaio 1996 — 1 gennaio 1998per 2 anni
  6. 31 luglio 1994 — 1 gennaio 1996per un anno
  7. 1 gennaio 1994 — 31 luglio 1994per 7 mesi
  8. 28 aprile 1978 — 1 gennaio 1994per 16 anni
  9. 17 aprile 1977 — 28 aprile 1978per un anno
  10. 20 gennaio 1977 — 17 aprile 1977per 3 mesi
  11. 22 luglio 1976 — 20 gennaio 1977per 6 mesi
  12. 29 marzo 1975 — 22 luglio 1976per un anno
  13. 16 ottobre 1973 — 29 marzo 1975testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 1994. 48 parole tolte, 296 parole aggiunte in 3 capoversi.

… propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma tolto: dell'art. 4 del aggiunto: dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica tolto: 29 settembre 1973 aggiunto: 22 dicembre 1986, n. tolto: 597 aggiunto: 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli tolto: 12, 13 e 14 dello stesso decreto aggiunto: 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

… del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, tolto: corrisposti da un unico aggiunto: certificati dall'ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi … fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche tolto: per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo aggiunto: prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e tolto: alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e n. 517 aggiunto: dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

… a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili. aggiunto: e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis, con le modalita' previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di … e c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui aggiunto: redditi. Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione latta da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art1 · fonte del testo

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