Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

primo, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), dell'art.

1, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e

dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (responsabilità

solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche), promosso con

ordinanza emessa il 23 giugno 1976 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Torino sul ricorso proposto da Valentini Liliana ed

altri, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Commissione tributaria di primo grado di Torino con ordinanza di

rimessione del 23 giugno 1976 ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27,

29, 31, 35, 37, 53 nonché agli artt. 76 e 77 della Costituzione,

degli artt. 4, primo comma, lett. a d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e

1, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cumulo dei redditi

familiari), nella parte in cui le norme denunciate stabiliscono che

soggetto passivo del tributo sia solo il marito e impongono

conseguentemente a quest'ultimo l'obbligo di dichiarare con i propri

anche i redditi della moglie.

Con la medesima ordinanza viene altresì sollevata analoga

questione di legittimità costituzionale, in riferimento alle stesse

norme della Costituzione, dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n.

602, nella parte in cui prevede la responsabilità solidale del

coniuge, in caso di cumulo, per l'imposta sui redditi delle persone

fisiche. Considerato in diritto :

La prima delle questioni sollevate dal giudice a quo, è

manifestamente infondata.

Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questa

Corte, con sentenza n. 179 del 4 luglio 1976, esaminando la medesima

questione, ha dichiarato tra l'altro l'illegittimità costituzionale

degli impugnati artt. 4, primo comma, lettera a d.P.R. n. 597 del 1973

e terzo comma, d.P.R. n. 600 dello stesso 1973.

Per quanto riguarda, invece, la seconda questione prospettata, essa

appare sollevata dal giudice a quo per la stretta connessione tra la

responsabilità solidale del coniuge ed il principio che stabiliva il

cumulo dei redditi tra coniugi.

La sopravvenuta incostituzionalità dell'istituto del cumulo, per

effetto della citata sentenza n. 179 del 1976 di questa Corte, priva

di rilevanza la questione di legittimità relativa alla

responsabilità solidale del coniuge in caso di cumulo, affermata

dall'impugnato art. 34 d.P.R. n. 602 del 1973. La questione risulta,

pertanto, inammissibile per irrilevanza conseguente alla sopravvenuta

pronuncia della Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di

primo grado di Torino con ordinanza n. 748 R.O. 1976 in riferimento

agli artt. 3,4,24,27,29,31,35,37,53,76 e 77 Cost., degli artt. 4,

primo comma, lettera a d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 1, terzo

comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, già dichiarati illegittimi con

sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976;

2) dichiara inammissibile per conseguente irrilevanza la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973

n. 602, sollevata con la medesima ordinanza di rimessione in

riferimento agli stessi parametri costituzionali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari