Art. 1 — Dichiarazione dei soggetti passivi

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Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche, in mancanza di redditi. La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 12, 13 e 14 dello stesso decreto. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

  • a)le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
  • b)le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e redditi fondiari, a condizione, per questi ultimi, che non siano complessivamente superiori ad annue L. 360.000 e che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131;
  • c)le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue L. 840.000, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
  • d)i lavoratori dipendenti che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, prima della scadenza del termine stabilito per la dichiarazione, il certificato previsto nel primo comma dall'art. 3, redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8 e recante la attestazione dell'inesistenza di altri redditi sottoscritta dal lavoratore. Se a formare il reddito complessivo del lavoratore concorrono redditi di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'esonero compete a condizione che il reddito complessivo sia inferiore a quattro milioni di lire e sia costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte. Ai fini del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione latta da uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 29 marzo 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 36/1981

    Questione infondata
    26 febbraio 1981

    È manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53, 76 e 77 Cost., degli artt. 4, primo comma, lett. a d.P.R. 29.9.1973 n.597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29.9.1973 n.600, nella parte in cui stabiliscono che soggetto passivo del tributo sia solo il marito, ed impongono conseguentemente a quest'ultimo l'obbligo di dichiarare come propri i redditi della moglie, trattandosi di norma gia` dichiarata illegittima con sentenza n.179 del 1976. - cfr. S. n. 179/1976

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2000 — 1 gennaio 2027in vigoreper 27 anni
  3. 18 maggio 1999 — 1 gennaio 2000per 8 mesi
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  5. 1 gennaio 1996 — 1 gennaio 1998per 2 anni
  6. 31 luglio 1994 — 1 gennaio 1996per un anno
  7. 1 gennaio 1994 — 31 luglio 1994per 7 mesi
  8. 28 aprile 1978 — 1 gennaio 1994per 16 anni
  9. 17 aprile 1977 — 28 aprile 1978per un anno
  10. 20 gennaio 1977 — 17 aprile 1977per 3 mesi
  11. 22 luglio 1976 — 20 gennaio 1977per 6 mesi
  12. 29 marzo 1975 — 22 luglio 1976per un anno
  13. 16 ottobre 1973 — 29 marzo 1975testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art1 · fonte del testo

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