Art. 8 — Adempimenti successivi

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Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente e' tenuto a prestare garanzia con le modalita' di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' per il versamento di cui ai commi 1 e 2.

Testo in vigore dal 17 luglio 1997 al 1 gennaio 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1997

1997oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 22 febbraio 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 anni
  3. 22 ottobre 2015 — 22 febbraio 2024per 8 anni
  4. 17 luglio 2011 — 22 ottobre 2015per 4 anni
  5. 6 ottobre 2010 — 17 luglio 2011per 9 mesi
  6. 19 settembre 2010 — 6 ottobre 2010per 17 giorni
  7. 31 luglio 2010 — 19 settembre 2010per un mese
  8. 26 maggio 2010 — 31 luglio 2010per 2 mesi
  9. 1 gennaio 2008 — 26 maggio 2010per 2 anni
  10. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2008per 3 anni
  11. 17 luglio 1997 — 1 gennaio 2005testo originarioper 7 anni

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art8 · fonte del testo

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