Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione (articolo 13 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
[2]1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 352, 353 e 354. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione e' effettuato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
