Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1997

1997oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 22 febbraio 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 anni
  3. 22 ottobre 2015 — 22 febbraio 2024per 8 anni
  4. 17 luglio 2011 — 22 ottobre 2015per 4 anni
  5. 6 ottobre 2010 — 17 luglio 2011per 9 mesi
  6. 19 settembre 2010 — 6 ottobre 2010per 17 giorni
  7. 31 luglio 2010 — 19 settembre 2010per un mese
  8. 26 maggio 2010 — 31 luglio 2010per 2 mesi
  9. 1 gennaio 2008 — 26 maggio 2010per 2 anni
  10. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2008per 3 anni
  11. 17 luglio 1997 — 1 gennaio 2005testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2024 al 1 gennaio 2027. 225 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. 2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non e' possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art8 · fonte del testo

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