Art. 13 — Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione
La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione e' effettuato presso l'ufficio del registro.
Testo vigente dal 17 luglio 1997 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
