Volontariato

Art. 5 — Risorse economiche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita' da:

  • a)contributi degli aderenti;
  • b)contributi di privati;
  • c)contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;
  • d)contributi di organismi internazionali;
  • e)donazioni e lasciti testamentari;
  • f)rimborsi derivanti da convenzioni;
  • g)entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Testo in vigore dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 245/1996

    Parametro
    12 luglio 1996

    Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, del 28 marzo 1995, n. 37, prot. n. M/5501, avente ad oggetto "Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 5 - Acquisto di beni immobili e accettazione di eredità e legati da par…

    Art. 5 Volontariato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art5 · fonte del testo

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