Art. 6 — Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

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Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".

Testo vigente dal 3 agosto 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 75/1992

    Questione infondata
    28 febbraio 1992

    L'assegnazione alle regioni e alle province autonome dei compiti inerenti alla disciplina e alla tenuta dei registri generali delle organizazioni di volontariato comporta per le regioni e province stesse un onere eventuale e comunque non quantificabile in via preventiva, del quale - secondo il principio ribadito dalla Corte - non può essere chiesta al legislatore una copertura contestuale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, lett. c), d), e) e g), e 6, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevate per violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia dal titolo VI dello Statuto speciale e dell'art. 81, Cost., come attuato dall'art. 27, l. 5 agosto 1978, n. 468 e dall'art. 3, sesto comma, l. 14 giugno 1990, n. 158). - S. nn. 478/1987, 320/1989, 294/1991.

    Art. 1 Volontariato · Art. 3 Volontariato · Art. 6 Volontariato · Art. 7 Volontariato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2010 al 3 agosto 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

    Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art6 · fonte del testo

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