Art. 786 c.c. — Donazione a ente non riconosciuto
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dalla l. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla l. 22 giugno 2000, n. 192.
Abrogato dal 13 luglio 2000
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dalla l. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla l. 22 giugno 2000, n. 192.
Abrogato dal 13 luglio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nel nuovo testo (art. 786) ho coordinato la disposizione sulle donazioni a un ente di fatto, con quella (art. 782, ultimo comma) relativa alle donazioni a persone giuridiche. La precedente formulazione, infatti, che si conformava all'art. 142 del progetto definitivo (art. 600), presentava l'inconveniente di lasciare indefinitamente il donante nell'ignoranza dello stato delle cose o, quanto meno, di costringerlo a rendersi diligente per sapere se il riconoscimento fosse stato o no chiesto, indagine, questa, non sempre agevole. Ho pertanto subordinato l'efficacia della donazione a un ente di fatto, non soltanto a ciò, che il riconoscimento sia chiesto entro l'anno, ma anche alla notificazione di tale richiesta nel termine stesso. Una volta avvenuta la notificazione, poi, si applica la norma dell'art. 782, ultimo comma, e cioè la dichiarazione del donante diventa irrevocabile.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 378
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1991 al 13 luglio 2000. 51 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non e' notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.
tolto: Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192
La L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art786 · fonte del testo
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