Art. 1 — Finalità e oggetto della legge
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 6 dicembre 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 6 dicembre 2017
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
I principi cui le regioni e le province autonome dovranno attenersi nel regolare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266, vanno indubbiamente qualificati come principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione della concorrente circostanza che attengono strettamente a valori costituzionali supremi e soprattutto, che contengono criteri direttivi così generali da abbracciare svariati e molteplici campi di attività materiali: come tali quindi, essi costituiscono un vincolo per l'esercizio delle attribuzioni statutariamente affidate alla Provincia autonoma di Bolzano, tanto a titolo di competemza esclusiva, quanto a quello di competenza concorrente. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione). - S. nn. 6/1956, 231/1984, 1107/1988; nn. 68/1961, 87/1963, 28/1964, 23/1978, 91/1982, 465/1991.
Art. 81 cost. · Art. 1 Volontariato · Art. 3 Volontariato · Art. 6 Volontariato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 6 dicembre 2017.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".
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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art1 · fonte del testo
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